Incorre in responsabilità deontologica il medico che, incaricato perito da un PM, non si avvale della collaborazione di un collega specializzato

Il perito deve associarsi a un collega esperto

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L'articolo 62 del codice deontologico medico, tanto nella vecchia quanto nella nuova formulazione, impone al medico legale che riceve l'incarico di svolgere una perizia nell'ambito di un giudizio di responsabilità professionale di associarsi a un collega che abbia un'esperienza e una competenza comprovate nella disciplina oggetto della sua consulenza.

Saper leggere un ECG non basta

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Così ad esempio, come emerge dalla sentenza n. 1600/2021 qui sotto allegata, nei giudizi di responsabilità professionale di un medico cardiologo, il medico-legale incaricato dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari deve interpellare un collega specializzato in cardiologia.

Per la Corte di cassazione, infatti, non assume alcun rilievo in senso contrario la circostanza che il perito sia in grado di legge correttamente un ECG, cosa che tutti i medici dovrebbero saper fare.

Serve la comprovata esperienza

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Come si legge nella pronuncia in commento, in sostanza, quando la valutazione medico-legale incide nel contesto della responsabilità professionale, è "doveroso l'intervento di un medico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta".

Se il perito non lo interpella, è giusto sanzionarlo dal punto di vista deontologico.

Scarica pdf sentenza Corte di cassazione n. 1600/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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