In base all'art. 535 c.p.p., il soggetto che viene condannato è tenuto a rifondere le spese del procedimento penale anticipate dallo Stato

Spese di giustizia e soccombenza

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Le spese del processo penale seguono regole diverse rispetto a quanto accade in ambito civilistico, in conseguenza dell'interesse pubblico sotteso ad ogni causa penale.

Tuttavia, è possibile riscontrare tratti di affinità tra le due discipline, specialmente quando nel processo penale interviene la parte civile. In tal caso, infatti, anche il codice di procedura penale fa ampio ricorso al criterio della soccombenza al fine di individuare il soggetto a cui addebitare le spese.

Sentenza penale e condanna alle spese

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In tema di spese penali, va innanzitutto riportato il dettato dell'art. 535 c.p.p., in base al quale la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

Nel corso del procedimento, tali spese sono anticipate dall'erario (cioè dallo Stato), a norma del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002, art. 4).

Tra queste, ad esempio, rientrano le spese relative all'attività di spedizione e notificazione degli atti, le spese per i testimoni, gli onorari di periti, consulenti e altri ausiliari del magistrato, le indennità di custodia e le spese per il mantenimento dei detenuti.

Liquidazione delle spese penali

La liquidazione di tali spese avviene attraverso l'applicazione di tariffe forfettarie individuate da apposite tabelle ministeriali, ad eccezione delle spese relative all'intervento di consulenti tecnici e periti, che vengono recuperate per intero a carico del condannato. Analoga eccezione viene fatta anche per le spese di pubblicazione della sentenza di condanna e per quelle eventualmente sostenute per la demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi.

In ogni caso, il recupero è operato dall'erario nei confronti di ciascun condannato in parti uguali, senza che sorga vincolo di solidarietà tra gli stessi (cioè lo Stato può chiedere a ciascun condannato solo il rimborso della quota che questi deve effettivamente sopportare).

Con particolare riguardo alle spese di custodia cautelare, l'art. 692 c.p.p. specifica che, se la condanna a pena detentiva è relativa al reato per il quale il condannato fu sottoposto a custodia cautelare, anche le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia sono poste a suo carico.

Spese del procedimento e spese per il difensore

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In ultima analisi, quindi, al netto della peculiarità rappresentata dalla sussistenza dell'interesse dello Stato nel procedimento penale, anche in tale ambito è possibile riscontrare l'applicazione di una sorta di principio di soccombenza, essendo l'imputato tenuto a sostenere le spese di giustizia solo in caso di condanna.

Tali spese, infatti, rimangono a carico dello Stato in caso di assoluzione.

Diversamente accade, ovviamente, per quanto riguarda le spese legali (cioè la c.d. parcella) che l'imputato è tenuto a riconoscere al proprio difensore: queste vanno sostenute, infatti, anche in caso di assoluzione.

Se, però, l'imputato aveva avuto accesso al gratuito patrocinio, ossia al patrocinio a spese dello Stato, anche le spese legali vengono sostenute dallo Stato, a norma di quanto disposto dal citato T.U. sulle spese di giustizia (a questo proposito, si rimanda alla nostra guida sul tema).

Costituzione di parte civile e spese del processo penale

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Come si diceva, regole parzialmente differenti disciplinano la ripartizione delle spese quando al procedimento penale rendono parte altri soggetti, come la parte civile (il danneggiato che intenda richiedere il risarcimento danni direttamente in sede penale) o il responsabile civile (ad esempio la compagnia di assicurazione per la R.C.A. di un veicolo).

In tal caso, trova chiara applicazione il principio della soccombenza, in quanto il condannato (eventualmente in solido con il responsabile civile) è tenuto a rifondere le spese legali sostenute dal soggetto che si è costituito parte civile, mentre sarà quest'ultimo a dover pagare l'avvocato dell'imputato (e del responsabile civile), qualora questi sia assolto e sempre che il giudice non opti per la compensazione delle spese (art. 541 c.p.p.).

Analogamente, il querelante soccombente è tenuto a rifondere le spese sostenute dall'imputato, nonché a sostenere le spese anticipate dallo Stato, a norma degli artt. 542 e 427 c.p.p.


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