Per la Cassazione le modifiche al limite minimo di credito erariale per poter iscrivere ipoteca si applica anche ai procedimenti ancora pendenti all'entrata in vigore delle norme

Limiti del credito e iscrizione ipotecaria esattoriale

[Torna su]

La modifica, affidata alle leggi succedutesi nel tempo, delle soglie dell'ammontare del credito che consentono al concessionario di procedere in via esecutiva, fissando il limite entro il quale è vietato al riscossore procedere a iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, trova applicazione, per quanto riguarda la natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore delle norme che fissano i nuovi limiti di procedibilità.

Trattasi, infatti, di norma processuale diretta al concessionario e che attiene esclusivamente al procedimento per la riscossione coattiva. Dunque, in caso di successioni di leggi processuali nel tempo, ove non diversamente disposto dal legislatore, trova applicazione la regola di cui all'art. 11 delle preleggi , sicché la nuova norma disciplina, non solo, i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti che, pure successivamente compiuti, sono relativi a processi iniziati prima dell'entrata in vigore.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 993/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un contribuente contro l'agente della riscossione. In prime cure, l'agente era stato condannato al risarcimento danni per aver iscritto illegittimamente ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 sui beni dei contribuente, per debiti tributari di importo pari ad euro 7.346,00 e, quindi, inferiori ai vigente limite di legge degli 8.000 euro.


Decisione stravolta in seconde cure, ove l'ipoteca viene ritenuta pienamente legittima operando, al momento della sua iscrizione (24 ottobre 2005), ex art. 76 d.P.R. n. 602/1973 nella versione ratione temporis applicabile, il limite dei tre milioni di lire, destinato a valere fino all'emanazione della legge n. 248/2005 che aveva provveduto alla conversione in legge del D.L. n. 203/2005 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.


Era stato questo provvedimento, in vigore soltanto dal 3 dicembre 2005, a fissare in 8mila euro il limite del valore dei beni affinché il concessionario potesse procedere all'espropriazione immobiliare. Il contribuente, invece, ritiene che la modifica all'art. 76 del d.P.R. avrebbe dovuto trovare immediata applicazione con riferimento agli atti da compiersi per impulso dell'agente nei procedimenti pendenti al 3 dicembre 2005.

Rapporto di preordinazione tra ipoteca ed espropriazione immobiliare

[Torna su]

Una ricostruzione confermata dalla Corte di Cassazione. Sul punto, gli Ermellini rammentano, in primis, come le Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 5771/2012, che ribadisce quanto affermato da SS.UU. n. 4077/2010) abbiano affermato il rapporto di preordinazione, da valere in tema di riscossione coattiva delle imposte, tra l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 602/1973 e l'espropriazione immobiliare e, quindi, l'applicabilità dei limiti all'esecuzione stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R. all'iscrizione suddetta.

Come si legge nell'ordinanza, "se quindi è vero che l'ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro e tanto nel limite introdotto per l'iscrizione, per la prima volta, dall'art. 3, comma 2-ter del D.L. 40/2010, convertito nella legge 22 maggio 2010, n, 73, questa Corte ha, altresì, precisato che siffatto autonomo presupposto è destinato a valere per le future iscrizioni di ipoteca". La portata della novella legislativa non si ritiene poter essere, infatti, "per ciò solo" apprezzata "come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione".


Il limite all'iscrizione ipotecaria acquista dunque una generale portata in ragione di una lettura sistematica delle norme, stante il rapporto di strumentalità tra iscrizione ipotecaria e procedura esecutiva immobiliare che, come affermato dalle Sezioni Unite, riconosce al limite dell'iscrizione ipotecaria una portata destinata a valere anche nei periodi anteriori all'entrata in vigore della norma di modifica del menzionato art. 77.


Di conseguenza, la norma portante diviene l'art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, espressamente dettata sui limiti destinati a valere per l'esecuzione immobiliare e volta a fornire le regole dell'agire al concessionario di cui definisce, altresì, con l'impedirne iniziative sproporzionate ed economicamente svantaggiose per il fisco, eventuali correlate responsabilità. Tale norma, ha dunque effetto di dare contenuto anche al diritto del privato a che quel limite non venga superato, pena l'illegittimità dell'attività del concessionario e la configurabilità della sua responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti del privato medesimo.

Applicazione dei nuovi limiti ai procedimenti pendenti

[Torna su]

Tanto premesso, la Cassazione ritiene che "la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, delle differenti soglie dell'ammontare del credito per cui il concessionario può procedere in via esecutiva alia realizzazione del credito tributario e quindi del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, deve trovare applicazione, nella natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore delle norme nel tempo succedutesi nel fissare i nuovi importi ai limiti di procedibilità".


Di conseguenza, il limite all'esecuzione coattiva introdotto dalla legge n. 248/2005, in quanto norma processuale che governa l'avvio del procedimento esecutivo, in difetto di disposizioni transitorie, trova applicazione, ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale", in forza del principio per il quale tempus regit actum, rispetto a procedure che siano pendenti alla data della sua entrata in vigore e quindi per i singoli atti compiuti successivamente.


Scarica pdf Cassazione Civile ordinanza 993/2021

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: