In base all'art. 244 c.p.p., l'ispezione nel procedimento penale è finalizzata alla ricerca delle tracce e degli altri effetti materiali del reato

Ispezione come mezzo di ricerca della prova

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L'ispezione è uno dei mezzi di ricerca della prova consentiti nel procedimento penale, assieme alle perquisizioni, al sequestro probatorio e alle intercettazioni.

Attraverso tali mezzi di ricerca si ricercano fonti di prova che consentano al giudice del dibattimento di estrarne delle prove vere e proprie, a seguito del procedimento di assunzione e valutazione.

Per sua natura, l'attività di ricerca della prova viene eseguita la maggior parte volte nella fase delle indagini preliminari, ma può anche essere disposta durante il dibattimento.

Chi può disporre l'ispezione

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L'ispezione è l'attività diretta ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato e può essere disposta su persone, luoghi o cose.

In ciascuno di questi casi la sua esecuzione è subordinata al rispetto di determinate garanzie, a tutela delle libertà costituzionalmente protette, come la libertà inviolabile della persona e l'inviolabilità del domicilio.

A norma dell'art 244 c.p.p., l'ispezione dev'essere disposta con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, e quindi con decreto del pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari e con decreto del giudice quando viene disposta nel dibattimento.

Trattandosi di un c.d. atto a sorpresa, come la perquisizione, non dev'essere preceduta da formali avvisi che ne vanificherebbero lo scopo, ad eccezione di quanto si dirà riguardo all'ispezione su luoghi e cose.

Attività compiute durante l'ispezione

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Come si è visto, con l'ispezione vengono ricercate le tracce e gli effetti materiali del reato. Quando queste non vi siano o siano scomparse oppure risultino cancellate, è compito dell'autorità giudiziaria descrivere lo stato attuale di luoghi e cose e fornire una ricostruzione presuntiva dello stato preesistente e delle modificazioni intervenute.

A tal fine, l'autorità giudiziaria può disporre appositi rilievi anche fotografici e procedere ad ogni altra operazione tecnica che consenta di garantire la conservazione dei dati originali e ne impedisca l'alterazione.

Tutto ciò riguarda anche l'eventuale ispezione su sistemi informatici e telematici, finalizzata alla conservazione di dati informatici.

Ispezione personale

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L'ispezione personale deve essere informata al rispetto della dignità e del pudore della persona che vi viene sottoposta.

Di regola, l'ispezione personale è eseguita direttamente dall'autorità giudiziaria. Quando sia disposto che ad eseguirla sia un medico, l'autorità giudiziaria è dispensata dal presenziare alle operazioni.

Il soggetto che dev'essere sottoposto ad ispezione personale ha diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia, sempre che questa sia prontamente reperibile. Di tale facoltà deve essere dato apposito avviso all'interessato, prima dell'inizio delle operazioni.

Ispezione di luoghi e di cose

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Come detto, l'ispezione non deve essere anticipata da alcun avvertimento ai soggetti interessati.

In ogni caso, all'atto di iniziare un'ispezione su luoghi o cose dev'essere consegnata, all'imputato o a chi abbia la disponibilità del luogo, una copia del decreto che ha disposto l'accertamento.

In occasione di tale accertamento, all'autorità giudiziaria è riservato il potere di vietare l'allontanamento dei soggetti presenti dal luogo delle operazioni e di ordinarne la riconduzione forzata, al fine di evitare la fuga di persone nei cui confronti potrebbero essere presi provvedimenti immediati e per evitare la sottrazione di elementi utili alla ricostruzione dei fatti.


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