Il Garante si riserva di intervenire in via d'urgenza, per tutelare gli utenti italiani e far rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Intanto da WhatsApp avvisano del rinvio di 3 mesi

WhatsApp e privacy: regole poco chiare

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"Il messaggio con il quale Whatsapp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall'8 febbraio, nei termini di servizio - in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo - e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sono poco chiari e intellegibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy."
Così ha esordito il comunicato stampa del GPDP-Servizio relazioni esterne e media, del 14/01/2021. Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, ritiene che "dai termini di servizio e dalla nuova informativa non sia possibile, per gli utenti, evincere quali siano le modifiche introdotte, né comprendere chiaramente quali trattamenti di dati saranno in concreto effettuati dal servizio di messaggistica dopo l'8 febbraio". Il Garante prosegue nella comunicazione, illustrando che l'informativa resa da Whatsapp non appare idonea a consentire ai suoi utenti di manifestare una volontà libera e consapevole.

L'informativa

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Ciascun utente della nota applicazione, infatti, ha ricevuto il messaggio contenente l'informativa citata innanzi e ne ha accettato - in alcuni casi, anche passivamente - le condizioni suesposte.

Ebbene, l'occasione è verosimilmente gradita per suggerire ai lettori di porre particolare attenzione nella lettura dei dettagli riportati dalle comunicazioni ufficiali, che riguardano la gestione dei dati personali, per tutelare la propria privacy da probabili conseguenze facilmente evitabili.

Il segreto, sicuramente, non risiede solo nel tempo da dedicare all'analisi delle descrizioni riportate nelle informative privacy (ai sensi dell'art.13 GDPR) ma anche nella cura, nella precisione e nella chiarezza espositiva, che la stessa informativa deve presentare al fine di assicurare il corretto adempimento delle finalità che si pongono alla base della sua divulgazione.

Per comprendere al meglio la ratio predisposta alla base della reazione dell'Autorità, è necessario richiamare brevemente alcuni aspetti della normativa in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi che incombono sul trattamento dei dati, in termini di garanzia e protezione della stessa.

L'art. 12 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), rubricato "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" prevede che il titolare del trattamento adotti delle misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni, di cui agli artt. 13 e 14, e le comunicazioni, di cui agli articoli dal 15 al 22 e all'art.34, relative al trattamento, in maniera chiara e trasparente.

In sostanza, il titolare del trattamento dei dati ha il dovere di assicurare la trasparenza e la correttezza dei trattamenti medesimi fin dalla fase iniziale di progettazione degli stessi e deve essere in grado di provarlo in qualunque momento, in ossequio al principio di accountability.

Mediante un'informativa redatta correttamente, infatti, l'interessato può rendere un valido consenso, se richiesto come base giuridica del trattamento.

È chiaro, allora, che l'informativa non è solo dovuta in base al principio di trasparenza e correttezza, ma è anche una condizione di legittimità del consenso medesimo.

Venendo all'importanza della trasparenza, infatti, si noterà come tale requisito sia imprescindibile per la validità dell'informativa ad ogni effetto di legge. Tanto si deduce nel punto 39 dei Considerando del GDPR (vale a dire delle indicazioni di rilevanza che occorre considerare nella lettura del testo del Gdpr) che prescrive, per la redazione della informativa, una forma coincisa, chiara, facilmente accessibile ed intellegibile per l'interessato.

Al fine di ben comprenderne il contenuto, è ammesso anche l'utilizzo di immagini o icone (queste ultime devono essere identiche per tutta l'Unione europea e saranno identificate da un successivo provvedimento della Commissione europea) oltre a prescrivere l'impiego della forma scritta, ammettendo - se richiesto dall'interessato - la forma orale (purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato).

L'informativa trasmessa da Whatsapp, evidentemente poco chiara e non in linea con i canoni appena descritti, non è passata inosservata all'analisi condotta dal Garante che - com'è esposto nel comunicato sopra citato, espone di riservarsi di "intervenire in via d'urgenza per tutelare gli utenti italiani e far rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali".

Possibili interventi in tema di privacy

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L'occasione prospetta l'avvento di novelle normative sul tema della privacy, sulla base di questo recentissimo episodio, destinato a passare alla storia come "precedente", sul quale l'Autorità non può non intervenire, per richiamare all'ordine il corretto impiego di uno strumento di uso quotidiano per la nostra comunicazione.

WhatsApp rinvia l'aggiornamento

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Dopo le polemiche, l'app di messaggistica decide di rinviare l'aggiornamento di tre mesi. In un post ufficiale sul proprio blog, WhatsApp fa sapere come siano circolate "informazioni errate e non veritiere" e nel frattempo rinvia le novità a maggio e non più a febbraio.


Leggi anche WhatsApp e condivisione dati Facebook: facciamo chiarezza


Foto: 123rf.com
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