- Opponibilità del contratto di locazione
- Contratto di locazione stipulato prima del pignoramento
- Contratto di locazione stipulato dopo il pignoramento
Opponibilità del contratto di locazione
L'art. 2923 c.c. ribadisce la generale applicabilità alla vendita forzata del classico principio emptio non tollit locatum (cfr. artt. 1599 e 1600 c.c.): l'avente causa dal locatore è tenuto a rispettare, entro i limiti segnati dalla legge, le locazioni precedentemente stipulate dal proprietario (id est l'esecutato o un suo dante causa).
Salvo il fatto che il tempo rilevante è quello del pignoramento e non dell'atto dispositivo, i criteri di opponibilità della locazione all'aggiudicatario rispecchiano quelli previsti dagli artt. 1599 e 1600 c.c. per la vendita di diritto comune:
1) data certa anteriore;
2) trascrizione anteriore della locazione di durata ultra-novennale;
3) in ultimo, detenzione anteriore dell'immobile qualora la scrittura non esista o sia sfornita di data certa anteriore.