La cessione del quinto è un credito inopponibile alle procedure di sovraindebitamento e che la giurisprudenza maggioritaria sottopone a falcidia

Piano del consumatore: meritevolezza e convenienza

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Dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere arriva un decreto di omologa del piano del consumatore a dir poco eccezionale (qui sotto allegato): in esso infatti il Giudice delegato, dott.ssa Sodano, ha analizzato, e brillantemente dipanato, aspetti spesso contestati, invano, dai creditori.

Tra gli argomenti trattati viene affrontato innanzitutto il tema della meritevolezza del consumatore, requisito in assenza del quale non si può omologare un piano del consumatore; il giudice delegato, tra le altre cose, ha analizzato anche la questione dell'opponibilità della cessione del quinto alla procedura liquidatoria.

La vicenda

Prima di analizzarli ripercorriamo brevemente la vicenda alla base della decisione in commento.

Un consumatore aveva accumulato debiti pari ad € 131.000,00 e aveva un unico bene immobile di proprietà, del valore di circa €60.000,00, su cui insisteva un'ipoteca di primo grado della banca, con un residuo credito ipotecario, quindi munito di privilegio, pari a € 18.000,00.

Il restante debito era costituito da crediti chirografari, compreso quello nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, e da un finanziamento rimborsabile mediante la cessione di una quota dello stipendio.

Il debitore percepiva, inoltre, uno stipendio di circa €.2.000,00, gravato già di due pignoramenti.

Quindi aveva a disposizione un reddito residuo, al netto della rata e dei due pignoramenti, non sufficiente a garantire il sostentamento della sua famiglia, peraltro monoreddito. Il nucleo familiare era composto da 4 membri, di cui due figli, studenti universitari, e la moglie, con problemi di salute.

Il piano proposto dal debitore prevedeva il pagamento del 100% del solo debito garantito da ipoteca, ed il pagamento di tutti gli altri creditori con una falcidia del 70% dei crediti nominali.

Il requisito della meritevolezza

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In giudizio i creditori avevano innanzitutto contestato al debitore il requisito della meritevolezza, che, come detto, è essenziale per chiedere e ottenere l'omologa del piano. In particolare, era stato rilevato che il consumatore si era sovraindebitato volontariamente affermando che i finanziamenti "erano stati sottoscritti quando il debitore era già consapevole della propria incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte".

Il giudice delegato a tal proposito ha tuttavia affermato che: "Deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto tutti i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potere adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'esigenza di sostenere economicamente i figli, entrambi studenti universitari, e in considerazione della condizione di salute della moglie. Il fatto che tali circostanze, e in particolare lo stato di salute della moglie del ricorrente - peraltro aggravata - fossero antecedenti al sorgere delle obbligazioni assunte non vale ad inficiare il requisito della meritevolezza".

Del resto la legge 3/2012 è finalizzata a prevenire l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e a garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Interpretazione avvalorata ed espressamente richiamata dal nuovo Codice della crisi d'impresa (d.lgs. n. 14/2019).

Inopponibilità della cessione del quinto

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Altro punto contestato dai creditori era la circostanza che sullo stipendio dell'istante gravasse anche un finanziamento rimborsabile mediante la cessione del quinto dello stipendio che, a parere del creditore cessionario, godeva dell'impignorabilità di cui all'art. 69 D.P.R. 180/1950 e che, pertanto, non poteva essere falcidiato.

Il Giudice, sul punto, ha specificato, che: "La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma dell'intera massa passiva, secondo la regola del concorso, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurai che mal si conciliano con la prospettiva di garantire il singolo creditore".

La pronuncia continua sancendo che: "La procedura di liquidazione del patrimonio è assimilabile alla procedura fallimentare, con la conseguenza che la cessione del quinto dello stipendio non sarebbe opponibile alla procedura di liquidazione del patrimonio. Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dal creditore cessionario del credito, anche quest'ultimo soggiace al principio della par condicio creditorum, tanto più che l'ammontare delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della propria famiglia - da escludere dall'attivo liquidabile - sono sottoposte al vaglio di congruità riservato al giudice".

Scarica pdf decreto Tribunale Santa Maria Capua Vetere
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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