Nel linguaggio giuridico, il termine quiescenza viene in rilievo sia come quiescenza di un diritto soggettivo, sia soprattutto come quiescenza del processo

La quiescenza dei diritti

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La quiescenza dei diritti è la situazione in cui versa un diritto soggettivo il quale esiste ma non può essere esercitato, in ragione del fatto che la sua efficacia è sospesa, seppur temporaneamente.

Si pensi all'ipotesi di quiescenza del diritto di proprietà, che si verifica quando lo stesso non può essere goduto o rivendicato per la presenza di un qualsivoglia ostacolo in tal senso.

Quiescenza del processo

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Si ha quiescenza del processo, invece, quando lo stesso è sospeso o interrotto.

La sospensione è disposta dal giudice in ogni caso in cui sia necessario risolvere una controversia dalla quale dipende la sorte della causa; essa può essere disposta anche su istanza di parte in ogni caso in cui sussistano giustificati motivi.

L'interruzione, invece, si ha quando si verifica uno degli eventi elencati dagli articoli 299, 300 e 301 del codice di procedura civile (ad esempio morte o altro impedimento del procuratore).

Per alcuni, anche l'estinzione del giudizio dà luogo a uno stato di quiescenza, salvo il caso in cui avvenga dopo la sentenza di primo grado.

Vai alla guida Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Trattamento di quiescenza

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In senso lato, nell'analisi del significato di quiescenza nel linguaggio giuridico merita un cenno anche il trattamento di quiescenza: si tratta del trattamento economico riservato ai dipendenti pubblici dello Stato, una volta collocati a riposo per pensionamento.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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