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Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

La sospensione, l'interruzione e l'estinzione sono fenomeni che, nei casi previsti dalla legge, interrompono il normale e regolare svolgimento del processo
Guida di procedura civile

Il codice di procedura civile prevede diverse ipotesi un cui l'iter di un giudizio può incontrare degli ostacoli. Nel libro secondo, infatti, dedica l'intero capo VII del titolo I alla sospensione, all'interruzione e all'estinzione del processo.

La sospensione del processo

La sospensione del processo è disciplinata dagli articoli da 295 a 298 del codice di rito e comporta un arresto delle attività processuali, nella prospettiva, tuttavia, di una loro ripresa.

Quando è disposta la sospensione del processo

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'articolo 295, la sospensione del processo si profila come necessaria ed è disposta dal giudice in ogni caso in cui egli stesso o un altro giudice debba preliminarmente risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia stato presentato un ricorso per la ricusazione del giudice o, ancora, al caso in cui venga sollevata una questione di costituzionalità.

La sospensione, però, può anche essere disposta su istanza delle parti laddove sussistano giustificati motivi. In tal caso il giudice può stabilire che il processo resti sospeso per una sola volta e per massimo tre mesi.

Udienza per la prosecuzione del processo sospeso

In genere, con il provvedimento di sospensione il giudice fissa anche la data dell'udienza con la quale il processo proseguirà. Se, però, ciò non avviene, le parti sono tenute a chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (o meglio dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso) o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa che ha comportato l'arresto delle attività  processuali.

Nel caso specifico in cui la sospensione sia derivata da richiesta delle parti, l'istanza di fissazione della nuova udienza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

Effetti della sospensione del processo

Il codice precisa, all'articolo 298, che durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

Precisa poi che essa interrompe i termini in corso, i quali iniziano nuovamente a decorrere dal giorno della nuova udienza con la quale il processo riprende il suo corso.

L'interruzione del processo

In altri casi il processo non viene solo sospeso ma interrotto.

L'interruzione, in particolare, ha luogo al verificarsi di determinati eventi elencati agli articoli 299, 300 e 301 del codice di procedura civile, ovverosia la morte o la perdita della capacità prima della costituzione, la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace, la morte o altro impedimento del procuratore. 

Le ipotesi di interruzione del processo

Nel primo caso il processo è interrotto, a meno che non si costituiscano volontariamente o vengano citate in riassunzione le persone alle quali spetta di proseguirlo.

Nel secondo caso il processo viene interrotto a seguito della relativa dichiarazione in udienza o notifica alle parti ad opera del difensore, salvo, anche in questo caso, che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione delle persone legittimate a proseguirlo.

Se, però, la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento, mentre se l'evento colpisce il contumace, il processo si interrompe dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica.

Infine, in caso di morte o altro impedimento del procuratore (come la sua radiazione o sospensione) il processo si interrompe dal giorno dell'evento. L'articolo 301 c.p.c. precisa che non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Prosecuzione del processo interrotto

In tutti i casi di interruzione, la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o secondo quanto previsto per la costituzione del convenuto.

Se, però, non è fissata alcuna udienza, è facoltà della parte chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza, notificando, poi, alle altre parti sia il ricorso che il decreto.

In caso di morte della parte, il ricorso in riassunzione deve contenere gli estremi della domanda e la notificazione, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Il codice precisa che, se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

In ogni caso, se il processo non è proseguito né riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, esso si estingue.

Mancata prosecuzione o riassunzione del processo sospeso

A tal proposito è interessante segnalare che l'articolo 305 c.p.c., che si occupa della mancata prosecuzione o riassunzione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 139/1967 nella parte in cui faceva decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 in riferimento all'art. 24 Cost.. Successivamente l'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 159/1971 nella parte in cui faceva decorrere il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'articolo 299  dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, nonché nella parte in cui faceva decorrere il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente articolo 300 dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

L'estinzione del processo

Il codice di rito prende, infine, in esame, agli articoli da 306 a 310, le ipotesi di vera e propria estinzione del processo.

Estinzione per rinuncia agli atti

Innanzitutto essa si verifica in caso di rinuncia agli atti del giudizio proposta da una o più parti e accettata senza riserve o condizioni dalle altre parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti, e il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra di essi.

Estinzione per inattività delle parti

Il processo, poi, può estinguersi per inattività delle parti.

In sostanza ciò accade se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro i termini stabiliti.

Il codice prevede poi che se, dopo la costituzione, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, per regola generale, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, altrimenti il processo si estingue. Allo stesso modo il processo si estingue se, una volta riassunto, nessuna delle parti si sia costituita o se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Infine, il processo si estingue per inattività delle parti anche quando quelle alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che sia autorizzato dalla legge a fissarlo in misura non inferiore a un mese né superiore a tre.

L'estinzione per inattività delle parti opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore o con sentenza del collegio.

In ogni caso, l'ordinanza con la quale è dichiarata l'estinzione, se pronunciata fuori udienza, è comunicata alle parti a cura del cancelliere e contro di essa può essere proposto reclamo al collegio, il quale vi provvede in camera di consiglio con sentenza, se lo respinge, o con ordinanza, se lo accoglie.

Estinzione per mancata comparizione delle parti

Il processo può, infine, estinguersi per mancata comparizione delle parti per due udienze successive.

Laddove invece sia solo l'attore costituito a non comparire, se alla prima udienza il convenuto non chiede che si proceda in assenza della controparte, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se, però, questi non compare neanche alla nuova udienza e il convenuto continua a non chiedere che si proceda in assenza dell'attore, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Effetti dell'estinzione del processo

Si badi bene che l'estinzione del processo non estingue l'azione ma rende soltanto inefficaci gli atti compiuti, ad eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e delle pronunce che regolano la competenza.

L'articolo 310 c.p.c. stabilisce che le prove raccolte sono valutate dal giudice come argomenti di prova e che le spese del processo estinto sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Aggiornamento: novembre 2019