Ex art. 650 c.p. chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o di igiene, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro

L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

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L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è il reato commesso da chi non osserva un provvedimento dato dall'autorità per ragioni di:

  • giustizia,
  • sicurezza pubblica,
  • ordine pubblico,
  • igiene.

Esso si configura quando il fatto posto in essere non costituisce un più grave reato.

Si precisa che il predetto elenco deve considerarsi tassativo.

Cos'è il provvedimento

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L'articolo 650 c.p. rappresenta una norma penale in bianco, in quanto diviene concreta e attuale solo a fronte dell'emissione di un provvedimento.

Si rende quindi opportuno specificare che per provvedimento, ai fini della commissione della contravvenzione in esame, si intende qualsiasi atto, sia dell'autorità giudiziaria che dell'autorità amministrativa, con il quale si prescrive a un soggetto determinato o determinabile di tenere uno specifico comportamento, positivo o negativo, rendendolo obbligatorio.

Deve trattarsi di un provvedimento legalmente dato, ovverosia emesso con l'osservanza delle forme e dei contenuti stabiliti dalla legge.

Non deve considerarsi provvedimento una norma generale e astratta.

Articolo 650 c.p. e coronavirus

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Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è venuto in rilievo, in particolar modo, durante l'emergenza coronavirus, in quanto tale contravvenzione è stata ritenuta configurabile in tutti i casi di violazione dei provvedimenti emessi per contenere la diffusione del Covid-19.

Ad esempio, è incorso nella violazione dell'articolo 650 del codice penale chi, nel corso del lockdown nazionale disposto a partire da marzo 2020, è uscito dalla propria abitazione senza una valida giustificazione, ovverosia per ragioni differenti da quelle contemplate dai d.p.c.m. che si sono susseguiti nel corso dei mesi.

La pena per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

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La pena prevista dall'articolo 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è, alternativamente, quella:

  • dell'arresto fino a tre mesi;
  • dell'ammenda fino a 206 euro.

Art. 650 c.p.: giurisprudenza

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Tra le sentenze più recenti in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, possiamo citare quanto disposto dalla Corte di cassazione nelle seguenti pronunce:

Cassazione n. 2885/2022

La condotta inottemperante a un provvedimento legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente) idonea a integrare il reato di cui all'art. 650 cod.pen., non è costituita dall'inadempimento degli obblighi di vaccinazione della figlia minore, sotto il profilo della mancata sottoposizione della stessa alla somministrazione dei vaccini previsti come obbligatori dalla legge, ma bensì - testualmente - dall'inosservanza del "provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica" emanato a seguito della mancata presentazione della documentazione attestante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, che l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, prescrive come requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie: inosservanza che si è sostanziata, secondo l'accusa, nell'aver continuato ad accompagnare la figlia minore presso l'istituto scolastico, facendole frequentare le lezioni, nonostante il diniego di accesso in vigore. Del tutto inconferenti alla fattispecie si rivelano perciò i richiami operati dalla sentenza impugnata, al fine di motivare il proscioglimento degli imputati, al principio di autodeterminazione in materia di salute accolto nell'ordinamento, alla inesistenza nell'ordinamento di un obbligo vaccinale penalmente sanzionato (contemplando la legislazione vigente soltanto l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di mancata sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie), all'assenza di una situazione di epidemia in atto (con riguardo alle patologie coperte da obbligo vaccinale) tale da legittimare l'adozione di un ordine urgente di esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie: la condotta ascritta agli imputati non riguarda infatti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali nei riguardi della figlia minore, che troverebbe un discrimine nei principi, nelle norme e nelle considerazioni appena esposte, ma l'inosservanza di un dovere comportamentale completamente diverso - quello di non accompagnare e introdurre a scuola la figlia minore - discendente da un provvedimento amministrativo statuente un diniego di accesso in assenza di presentazione della documentazione vaccinale prescritta dalla legge. E', dunque, con esclusivo riguardo alla natura, ai contenuti e alle ragioni di questo provvedimento dirigenziale di diniego di accesso che il GIP doveva verificare l'esistenza dei requisiti di legalità di emissione e la sussistenza dell'inottemperanza al relativo contenuto precettivo, idonee a integrare il reato di cui all'art. 650 cod.pen.

Cassazione n. 7988/2021

La disposizione dell'art.3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 - che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dall'art.4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.

Cassazione n. 2968/2020

La contravvenzione riguardante l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell'art. 650 cod. pen. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all'attività propria del giudice, con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale.

Cassazione n. 20417/2018

L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod.pen. soltanto ove l'inottemperanza si riferisca a provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati con riguardo a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, nel mentre resta estranea alla sfera di applicazione della norma in parola l'inottemperanza a ordinanze sindacali, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti vigenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene punita con la sanzione amministrativa da specifiche norme del settore.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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