Per il Fisco, il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, viene qualificato come un atto pubblico e quindi soggetto a imposta di registro fissa

Imposta fissa al certificato successorio europeo

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Al certificato successorio europeo si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur. A stabilirlo è l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 563 (in allegato) ad un notaio che chiedeva chiarimenti in merito all'eventuale assoggettamento di detto certificato all'imposta di registro di cui all'art. 2 del dpr n. 131/1986.

L'istante ritiene che il certificato successorio europeo è un atto non soggetto a registrazione, in quanto non rientra tra gli atti di cui all'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non trattandosi di un "atto pubblico", essendo disciplinato nella sua forma vincolata e standardizzata dal regolamento UE 650/2012, ma l'agenzia delle entrate è di diverso parere.

Il parere delle Entrate

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Come si arriva a questa determinazione? L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), dispone che sono soggetti a registrazione tra l'altro «.a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato».

Tra questi rientrano gli atti individuati dall'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, ovvero gli «Atti pubblici (...) non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; (...) atti di ogni specie per i quali e? prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa».

La legge europea 2013-bis) ha recepito l'adozione del certificato successorio europeo secondo cui «Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e? rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento». L'articolo 62 del regolamento istituisce un certificato successorio europeo, disponendo che «presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che e? rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all' articolo 69.

L'uso del certificato non e? obbligatorio. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

E poi c'è l'art. 69 che spiega «Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento». C'è la presunzione che il certificato «dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici e che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredita? possiede la qualita? indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso - quindi - chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, e? considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave. Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro. Lo stesso regolamento europeo chiarisce che «Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti piu? comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti piu? comparabili e? opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sara? percio? determinata dalla legge dello Stato membro d'origine».

Certificato successorio, come un atto pubblico

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Tuttavia, «una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, esso produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorita? lo hanno rilasciato in forza del presente capo». Per quanto riguarda l'autenticità dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo che comprende elementi come la genuinita? dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorita? che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto e? redatto. Ed inoltre gli elementi fattuali registrati dall'autorita? interessata nell'atto pubblico, come ad esempio il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorita? nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. Chi intende contestare l'autenticita? di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro».

Per l'art. 3 dello stesso regolamento è «atto pubblico»: «qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticita? :i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonche? ii) sia stata attestata da un'autorita? pubblica o da altra autorita? a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine», rimandando alla normativa dello Stato membro che disciplina l'autorita? a cui e? attribuita la competenza al rilascio del certificato successorio europeo. Si consideri che 2699 del codice civile definisce l'Atto pubblico come «il documento redatto, con le richieste formalita?, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e? formato» e che al successivo articolo 2700 che dispone: «L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche? delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». In ultimo le citate disposizioni chiariscono l'efficacia probatoria di tale documento «in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

L'analisi delle disposizioni conduce quindi a qualificare, per il Fisco, il "il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica". Pertanto, per lo stesso trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa.

Scarica pdf Ag Entrate 563 2020

Foto: 123rf.com
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