A stabilirlo è l'articolo 26 del decreto Ristori bis pubblicato in gazzetta e già in vigore

Riforma class action, ancora un rinvio

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Bisognerà ancora attendere per la riforma della class action. A stabilirlo è l'art. 26 del decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta ed in vigore da ieri. Dove testualmente si legge: "Differimento entrata in vigore class-action 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi». Uno slittamento dunque di ulteriori sei mesi, la riforma potrebbe vedere la luce a maggio 2021. A questo rinvio si accompagna in parallelo quello della nuova disciplina della crisi d'impresa, con il Codice che riscrive l'attuale Legge fallimentare che è stato fatto slittare a settembre del prossimo anno.

Dopo il Milleproroghe, il secondo rinvio

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Non è il primo rinvio, la riforma della class action era già stata fatta slittare dal decreto Milleproroghe 2019. In quel caso però lo slittamento era dovuto alla mancata realizzazione del portale telematico sul quale dovevano essere visibili le proposte di azione di classe. Motivazioni diverse adesso poiché l'unica ragione sembra quella di voler evitare di pesare sul sistema delle imprese che si sarebbe trovato tra poco più di una settimana a dovere fare i conti con uno strumento totalmente differente.

La class action dopo la riforma

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Il campo di applicazione dell'azione di classe con la riforma è stato allargato sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.

Con l'azione di classe sarà possibile agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Nello specifico la nuova class action potrà essere esperita da chiunque ritiene siano stati violati diritti (ma non interessi) individuali omogenei e per qualsiasi forma di responsabilità (per esempio quella relativa a danni all'ambiente oppure alla salute). Rimane la necessità di una manifestazione di volontà per entrare nella classe, anche se con l'assoluta anomalia, in barba a qualsiasi rischio di soccombenza, di un ingresso nella classe anche dopo il (primo) giudizio di condanna. La nuova normativa non trova il favore delle imprese che la vedono come un pericoloso volano di contenziosi.

La nuova disciplina si sarebbe dovuta a applicare da ottobre 2020, in virtù del rinvio operato dal Milleproroghe 2020. Nel periodo transitorio, ad ogni modo, continueranno a trovare applicazione le regole previste dal Codice del Consumo (art. 140-bis).


Foto: 123rf.com
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