Per la Cassazione, commette reato di molestia e disturbo il vicino che di notte in diverse occasioni viene beccato a suonare il campanello della persona offesa

Il reato di molestie

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La Cassazione con la sentenza n. 30012/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando in questo modo la sua condanna per il reato di molestie per aver suonato, di notte, il campanello della vicina per disturbarla.

Il Tribunale del resto in sede di merito lo aveva già condannato alla pena dell'ammenda di 300 euro per il reato di molestia e disturbo alle persone ai sensi dell'art. 660 del codice penale, per aver suonato il campanello della porta di ingresso dell'abitazione della vicina, in piena notte. L'uomo però veniva assolto dall'accusa di aver suonato più volte e per diversi minuti il citofono dell'abitazione, perché non è stato provato che fosse proprio lui l'autore del fatto. Il giudice ha riconosciuto inoltre all'imputato le attenuanti generiche alla luce della occasionalità della condotta, del tipo di molestia messa in atto e perché lo stesso si era trasferito in altro luogo.

Ingiusta la mancata assoluzione dal reato di molestie

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L'imputato

, nonostante l'esiguità della pena, decide comunque di ricorrere in Cassazione, lamentando la mancata assoluzione, stante l'insussistenza del fatto e l'assenza e contraddittorietà della prova. Per il ricorrente la versione dei fatti fornita dalla persona offesa e da un testimone infatti non è stata adeguatamente approfondita e valutata dal giudicante. L'imputato difatti fa presente di avere denunciato in passato la vicina per manufatti abusivi, fatti dai quali emerge chiaramente come la stessa fosse portatrice di interessi contrari ai suoi. Con il secondo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità contemplata dall'art. 131 bis c.p. considerata la tenuità del fatto, mentre con il terzo denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 2, ossia "l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui." Con l'ultimo infine mette in evidenza il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena
e della non menzione nel casellario. Concessioni che dovevano essergli concesse in virtù della propria incensuratezza e dell'irrisorietà della pena applicata.

Condanna per chi suona di notte senza sosta al vicino

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La Cassazione decide il ricorso con la sentenza n. 30012/2020, dichiarandolo inammissibile.

Aspecifico il primo motivo, in cui il ricorrente parla di elementi di contraddittorietà nei racconti dei due testi, senza però chiarire le ragioni delle sue affermazioni, così come risulta aspecifico e irrilevante il fatto che abbia ricordato che i due testi abbiano raccontato di non averlo visto davanti al citofono, visto che per detti episodi era già stato assolto.

In merito all'imputazione per cui è stato condannato, la Corte osserva invece come il racconto della persona offesa sia stato confermato dal teste, il quale ha dichiarato di aver visto l'imputato manomettere il citofono della vittima con uno stecchino per "provocarne l'interrotto funzionamento."

Inammissibile il secondo motivo perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, mentre deve ritenersi non autosufficiente il terzo, stante l'impossibilità di valutare la fondatezza delle dichiarazioni dell'imputato sottoposto ad esame, per la mancata produzione dei relativi verbali. La carenza probatoria sull'incensuratezza del soggetto e l'assenza di allegazioni in merito da parte della difesa portano a respingere infine anche il quarto motivo di ricorso.

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Scarica pdf Cassazione n. 30012/2020

Foto: 123rf.com
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