Il principio individuato dall'art. 112 del codice di procedura civile impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

Cos'è il principio di cui all'art. 112 c.p.c.

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L'art. 112 del codice di procedura civile individua uno dei più importanti principi a cui si informa la giustizia civile, cioè il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Tale regola, come vedremo, è strettamente collegata al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. e trova riscontro anche nel disposto dell'art. 2907 c.c.

L'omessa pronuncia

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Il testo dell'art. 112 c.p.c. è in realtà molto sintetico, eppure contiene diverse indicazioni di notevole rilievo.

In base a tal norma, il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Egli, inoltre, non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

La prima regola che viene stabilita dall'articolo in esame, dunque, è quella che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda. Con ciò si intende che il giudice deve accogliere o rigettare ogni domanda o eccezione che gli venga sottoposta dalle parti (non solo dall'attore: si pensi alla domanda riconvenzionale del convenuto).

In mancanza, il giudice incorrerà nel vizio di omessa pronuncia, che è motivo di nullità della sentenza, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (v. art. 161 c.p.c.).

Il vizio di ultrapetizione

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Al contempo, l'art. 112 c.p.c. dispone che la pronuncia del giudice non deve eccedere i limiti della domanda.

Ciò significa che egli non può ampliare o modificare l'oggetto della domanda (c.d. petitum), decidendo su ciò che non sia stato richiesto. Diversamente, ricorrerà il vizio di ultrapetizione, che configura motivo di impugnazione ed è, peraltro, sanabile con il passato in giudicato della sentenza.

Proprio sotto tale aspetto, il contenuto della norma in esame è strettamente ricollegato a quanto sancito dall'art 99 c.p.c. Tale norma, individuando il principio della domanda, stabilisce che "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".

Da un lato, quindi, la parte è onerata dall'allegazione in giudizio dei diritti di cui si chiede tutela (in ciò richiamandosi il dettato dell'art. 24 della Costituzione), dall'altra viene delimitato il potere giurisdizionale del giudice.

Il tutto trova conferma nel disposto dell'art. 2907 del codice civile, in base al quale alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.

Al proposito, rileva il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere" (Cass. civ., sent. n. 22753/19, che richiama Cass. civ. n. 906/18).

Le eccezioni rilevabili d'ufficio

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Infine, l'art 112 c.p.c. dispone che il giudice non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Peraltro, anche se è libero di rilevare le c.d. eccezioni in senso lato (cioè quelle che la legge non riserva alle parti), il giudice potrà pronunciare sulle stesse solo se i fatti su cui si fondano siano stati allegati dalle parti.

Qualificazione giuridica dei fatti

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Tutto quanto sopra, in ogni caso, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio.

Il giudice, cioè, rimane libero di individuare le norme da applicare per la risoluzione della controversia.

Come ricorda la Cassazione, infatti, "la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti" (cfr. Cass. civ., n. 11289/18).


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