Con il nuovo Dpcm del 14 ottobre cambiano le regole anticontagio, ma non cambia il quadro sanzionatorio del decreto n. 19/2020

Covid: cosa prevede il Dpcm in vigore fino al 13 novembre

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In vigore il nuovo Dpcm del 13 ottobre, che dopo l'ondata dei contagi della primavera 2020, torna a imporre nuove misure di contenimento per evitare la diffusione del contagio. Le regole contenute nel provvedimento sono efficaci fino al 13 novembre e tengono conto della situazione attuale.

La norma di riferimento per le sanzioni

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Le regole stabilite dal nuovo Dpcm per contrastare la nuova ondata di contagi, con gli opportuni adeguamenti del caso, ricalcano in parte limiti e divieti introdotti a marzo, anche se il testo non fa riferimento alcuno alle sanzioni applicabili in caso di violazione. Questo non significa che non sono previste conseguenze per chi trasgredisce, occorre infatti precisare che il nuovo Dpcm attua l'art. 1 del Decreto legge n. 19/2020 del 25 marzo, che prevede infatti la possibilità di adottare le misure di contenimento indicate dal comma 2 della norma stessa, per periodi predeterminati, non superiori a 30 giorni, reiterabili e modificabili.

La norma di riferimento quindi, per quanto riguarda le limitazioni, è l'art. 1 del decreto n. 19/2020 a cui il decreto n. 125/2020 del 7 ottobre ha apportato modifiche, aggiungendo al comma 2 dell'art. 1 la lettera hh). Per cui, in caso di violazione dei precetti di legge contenuti nell'ultimo Dpcm sono applicate le sanzioni previste dall'art. 4 del Dl. n. 19/2020.

Le sanzioni per chi viola le misure di contenimento

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Vediamo quindi quali sono le conseguenze previste in caso di trasgressione del nuovo Dpcm.

L'art. 4 del dl n. 19/2020 dispone che: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati (ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2) ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (euro 1.000) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (la sanzione prevista dal primo periodo é aumentata) fino a un terzo."

Dalla norma emerge quindi che sono punite con la sanzione amministrativa nella misura indicata, e con l'aumento fino a 1/3 se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo, le violazioni delle misure di contenimento indicate dall'art. 1, comma 2 che contemplano, come il nuovo Dpcm del 14 ottobre 2020, seppur con le modifiche adeguate alla situazione attuale:

  • limitazioni e divieti alla circolazione, all'ingresso nei parchi, aree da gioco, ville, strade, territori comunali, regionali e provinciali;
  • regole per i soggetti in quarantena precauzionale e per i positivi al Covid;
  • limiti a cerimonie civili e religiose, eventi sportivi, congressi, eventi formativi, trasporti, servizi educativi e viaggi;
  • limitazioni alle attività commerciali, a quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle attività professionale, a fiere e mercati, all'ingresso dei visitatori negli ospedali e nelle strutture similari;
  • l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione per le vie respiratorie.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede inoltre che, in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria é applicata nella misura massima. Doppio della pena quindi per i recidivi specifici che possono andare incontro alla sanzione doppia da 800 a 2000 euro e alla sanzione accessoria, ossia nella chiusura dell'esercizio o dell'attività per 30 giorni, come vedremo.

Le sanzioni per le violazioni commesse da chi svolge determinate attività

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La norma al comma 2 prevede infatti che "2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni."

La norma punisce quindi anche con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni chi viola le disposizioni che riguardano:

i) cinema, teatri, sale da concerto e da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e bingo, centri culturali, sociali e ricreativi e luoghi di aggregazione;

m) eventi e competizioni sportive, palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri e impianti sportivi;

p) servizi educativi per l'infanzia, attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, istituzioni di formazione superiore, università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,

corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali, attività formative e prove di esame, ferma la possibilità di svolgerle a distanza;

u) attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, escluse quelle necessarie ad assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

v) attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) attività d'impresa o professionale e di lavoro autonomo.

Il comma 3 dell'art. 4 del Decreto legge n. 19/2020 fa poi un'altra importante precisazione, ovvero che "Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689."

Richiamo molto importante perché fa comprendere che la sanzione amministrativa può essere applicata quando l'illecito è commesso sia con colpa che con dolo, quando a commetterla sono più soggetti in concorso e che valgono anche in questi casi le cause di esclusione della responsabilità come l'adempimento di un dovere, l'esercizio di una facoltà legittima, lo stato di necessità o la legittima difesa.

Come contestare le sanzioni

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Il richiamo alla legge n. 689/1981 comporta anche la conseguente applicazione delle regole giurisdizionali in materia. Chi viene quindi sanzionato per la violazione delle misure anticontagio, ha la possibilità di contestare l'ordinanza ingiunzione di pagamento con ricorso da presentare entro il termine di 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace.

Ricorso che deve essere presentato al Tribunale, ai sensi dei commi 4 e 5 del dlgs n. 150/2011, quando la sanzione è irrogata per la violazione delle norme in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Rimedio che comunque può essere sostituito dalla presentazione di scritti difensivi nel termine di 30 giorni dalla notificazione o contestazione della violazione all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto e con cui si chiede di essere sentiti e finalizzato a ottenere l'archiviazione degli atti.

Pagamento in misura ridotta

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Una disposizione del comma 3 dell'art. 4 del Dl n. 19/2020 dispone infine che: "Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

In base alle disposizioni richiamate il trasgressore può pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, ma la somma é ridotta del 30% se il pagamento é effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, "presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico" oppure, se l'agente che procede all'accertamento è munito di apparecchiatura idonea, direttamente nelle mani di quest'ultimo.

Leggi anche Coronavirus: tutte le misure fino al 13 novembre


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