L'affidamento preadottivo è una sorta di periodo di prova durante il quale si monitora l'inserimento di un minore in famiglia prima di renderlo definitivo

Cos'è l'affidamento preadottivo

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L'affidamento preadottivo è una fase essenziale del procedimento di adozione, che non può mai mancare: nessun minore entra definitivamente a far parte di una famiglia prima che gli organi competenti abbiano verificato che la situazione familiare sia effettivamente idonea a tutelare i suoi interessi.

A tal fine, un ruolo di primo piano è svolto dai servizi socio-assistenziali, che sostengono i genitori nell'inserimento e riferiscono al tribunale per i minorenni competente.

Il monitoraggio dell'affidamento preadottivo

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Il monitoraggio dell'affidamento preadottivo, ufficialmente, è affidato al tribunale per i minorenni che, concretamente, a tal fine si avvale dei servizi socio-assistenziali, ma anche del giudice tutelare e dei servizi locali consultoriali.

Se ci sono difficoltà, il tribunale può disporre l'assistenza di uno psicologo.

Durata

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La durata dell'affidamento preadottivo, di norma, è pari a un anno. In alcuni casi, tuttavia, tale periodo può essere prorogato di un ulteriore anno per far fronte a specifiche difficoltà di inserimento.

Ovviamente, se le difficoltà sono particolarmente gravi, si procede alla revoca dell'affidamento.

Affidamento preadottivo: procedura

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Dal punto di vista procedurale, il tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo è lo stesso che ha pronunciato l'adottabilità del minore da parte della famiglia.

Nell'ordinanza con la quale vi provvede, il tribunale deve anche definire le modalità dell'affidamento.

La stessa può essere emessa solo dopo aver sentito il pubblico ministero, gli eventuali ascendenti dei richiedenti e il minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore in considerazione delle sue capacità di discernimento.

Se il minore ha compiuto quattordici anni, è necessario che egli presti il consenso a essere affidato a quella determinata coppia.

Si procede quindi alla comunicazione dell'ordinanza a p.m., tutore e coppia richiedente.

Impugnazione

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Entro dieci giorni dalla comunicazione, il pubblico ministero e il tutore (ma non gli affidatari) possono proporre reclamo avverso il provvedimento di affidamento preadottivo rivolgendosi alla Corte d'appello che deciderà sullo stesso con decreto motivato emesso in camera di consiglio.

Revoca dell'affidamento preadottivo

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Come accennato sopra, l'affidamento preadottivo può anche essere revocato.

La revoca è disposta dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, del tutore o dei servizi socio-assistenziali quando durante il monitoraggio emergano delle difficoltà insuperabili nell'inserimento del minore nella famiglia.

Il tribunale procede con decreto motivato emesso in camera di consiglio, nel quale sono assunti anche tutti i provvedimenti essenziali per tutelare il minore.

Il decreto è comunicato al p.m., al tutore, agli affidatari e all'eventuale soggetto diverso che abbia chiesto la revoca.

Lo stesso può essere impugnato con le stesse modalità e dagli stessi soggetti che possono proporre opposizione avverso il provvedimento di affidamento. Anche in questo caso a decidere è la Corte d'appello in camera di consiglio con decreto motivato.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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