Per il Giudice di Pace di Latina si ravvisa l'esimente ex art. 126-bis C.d.S. se l'impossibilità di individuare il trasgressore è dovuta all'utilizzo del veicolo da parte di familiari

Patente a punti e comunicazione conducente al momento della violazione

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In materia di violazioni che prevedono la decurtazione di punti dalla patente, si ritiene ravvisabile l'esimente del "giustificato e documentato motivo" prevista dall'art. 126-bis C.d.S. qualora il proprietario del veicolo comunichi la manifesta impossibilità di individuare l'eventuale trasgressore sia a causa del lasso di tempo intercorso tra il fatto e la notifica del verbale, sia a causa dell'utilizzo del veicolo da parte di familiari.


È questa la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Latina nella sentenza n. 777/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso avverso ordinanza ingiunzione del proprietario di una vettura, vittoriosamente assistito dall'avvocato Roberto Iacovacci.


Nei suoi confronti era stata rilevata inottemperanza all'obbligo di fornire il nominativo del conducente ex art. 126-bis del Codice della Strada.

Cosa dice il Codice della Strada

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Come noto, la norma si occupa della patente a punti e, qualora venga accertata una violazione che comporta la perdita di punteggio, pone in capo al proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.) di fornire all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.


L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio dovrà poi darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata.

La contestazione si intende definita, precisa il comma 2 dell'articolo in esame, quando è avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ex art. 196 cit., sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168.

Giustificato e documentato motivo

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Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, si evince come il ricorrente aveva provveduto a inoltrare la prevista comunicazione, seppur con contenuto negativo atteso il lasso di tempo intercorso dal fatto (20.12.2018) e la notifica del verbale (8.02.2019) nonché l'utilizzo del veicolo da parte dei familiari, con manifestata impossibilità di individuare l'eventuale trasgressore.


Il giudicante evidenzia come l'art. 126-bis C.d.S., nella versione modificata dal D.L. n. 262/2006, conv. nella L. n. 286/2006, prevede l'esimente del "giustificato e documentato motivo" che viene ritenuto ravvisabile nel caso in esame. Ciò determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Sul giustificato motivo in caso omessa comunicazione si è pronunciata in diverse occasioni la giurisprudenza.

Il punto della Cassazione

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In un recente arresto, ovvero la sentenza n. 30939/2018, la Corte di Cassazione sulla nozione di "giustificato motivo" della mancata conoscenza dell'identità del conducente da parte del proprietario del veicolo, di cui all'art. 126 bis C.d.S., comma 2, ne ha parlato come "una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire l'adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo".

Per la Suprema Corte "un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario" ad esempio, nelle ipotesi di sottrazione delittuosa del veicolo o qualora il proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.

Ancora, il giustificato motivo si ritiene ravvisabile in presenza "di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte)"

La clausola generale del "giustificato motivo" va dunque, in definitiva, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l'identità del conducente del veicolo. Per contro, gli Ermellini non ritengono possa ritenersi giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

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Foto: 123rf.com
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