Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: 'teppisti' alla guida di un'auto? Possono essere puniti se c'è l'intento insidioso

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 42276/2006) ha stabilito che chi si comporta male in auto può commettere il reato di ingiuria e violenza privata. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che “integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo, il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di giuda di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa”.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza n. 42276/2006

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Per diritto vivente la nullità denunciata, sia che si tratti di mancata enunciazione, che di insufficiente determinazione dell’imputazione, è relativa (cfr. Cass. 7/11/99, Merendino, CED rv. 212193, 11/11/98, Cucciniello, 212537; 9/3/00, Tancredi; 30/3/00, Hamidovic, 216091), ed è connessa alla menomazione dell’esercizio di difesa.

Questa, secondo le sezioni unite (16/6/96, Di Francesco), può ritenersi solo in presenza di una trasformazione radicale dell’imputazione, che ictu oculi non risulta.

All’evidenza, nella specie l’imputazione era enunciata in maniera inequivoca su fatto, tempo e luogo del commesso reato, e le sostenute imprecisioni (nella specie che la p.o. avrebbe in udienza attestato che l’imputato era uscito dall’autostrada bensì dallo stesso casello, ma in direzione di Lignano Sabbiadoro, non di La tisana) sono state ritenute e si confermano del tutto irrilevanti.

Ne vale a posteriori insistere nell’eccezione, facendone ipoteticamente scaturire incertezza sulla competenza territoriale, posto che nessuna eccezione al riguardo risulta mai sollevata.

Finalmente, prima ancora di rilevare la manifesta infondatezza di questioni analoghe, con riferimento al reato di ingiuria, data la natura indicata della nullità, va rilevato che risultano inammissibili, già perché proposte per la prima volta in questa sede (606/3° co. c.p.p.).

I motivi di merito sono del pari inammissibili.

Va premesso che non risulta già nei motivi d’appello, e conseguentemente in quelli di ricorso alcun ancoramento a ragioni di difesa sostanziale dell’imputato, che si nega essere autore del fatto.

La censura della sentenza circa la sua ritenuta identificazione quale autore dei fatti è non consentita, perché prospetta e su basi ipotetiche un errore percettivo del teste persona offesa, con ciò chiedendo un nuovo giudizio di merito, e trascura del tutto il perché motivato della ritenuta gravità, precisione e concordanza delle altre acquisizioni.

Su questa base, i motivi di ricorso in punto di responsabilità travisano che la prova dei fatti si fonda esclusivamente su dichiarazioni dei testi a carico, ed emergenze obiettive.

Risulta innanzitutto ignorato il principio di diritto cui si attiene la sentenza impugnata, ovvero che (cfr. in particolare Cass., sez. VI, n. 32001/02, Cabiale, CED rv. 222349) integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo, il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di giuda di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa…

E, comunque qualificati negli enunciati, i motivi 2 e 3 offrono minuziose interpretazioni alternative di fatto dello stesso materiale probatorio (fatto) o censure meramente lessicali della sentenza impugnata.

In altri termini prospettano una diversa ricostruzione ipotetica dell’accaduto (senza alcun ancoramento a fonti diverse da quelle già poste a carico) o, formulando concessive, giustificano la condotta ed escludono in via teorica l’evento.

Del pari, fermo quanto si è detto sulle fonti di prova, i motivi circa il reato di ingiuria, meno che dimostrare carenze motivazionali, fanno riferimenti di principio che non vi è ragione di mettere in campo, laddove prospettano in fatto astratte possibilità di erronea percezione o giustificazioni del gesto, inteso dai giudici in senso inequivocabile.

Ogni altra questione risulta o viziata per le stesse ragioni (in particolare il 5° circa l’art. 599 c.p., del tutto gratuito), o non già specificamente proposta in appello (ancora motivo 5°, e 7°, 8°, 9° ed in parte il 10°), e come tale sottratta a verifica di legittimità.

Finalmente il motivo 10° che, nuovo, già non serve per diritto vivente a sanare l’inammissibilità del ricorso, ripropone questione di fatto in particolare circa la violenza privata, con l’argomento chiave che non tutti i dati sarebbero stati considerati.

Ma trascura innanzitutto il dovere di concisione del giudice in sentenza (artt. 544 e 546 c.p.p.), ed in particolare l’obbligo di quello d’appello di rispondere alle questioni, se dedotte e decisive.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di euro 500 alla cassa delle ammende.

Roma, 22/11/2006.

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.




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