Per il tribunale di Vicenza, non vi è alcuna lesione della reputazione se le parole sono riportate nel ricorso per revoca dell'amministratore

Revoca amministratore di condominio: il fatto

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Tizio e Caio ricorrono al Tribunale di Vicenza per ottenere la revoca del precedente amministratore del condominio ove risiedono con conseguente nomina di un nuovo amministratore.

Nelle motivazioni del ricorso riferiscono che l'operato dell'amministratore è caratterizzato "da irregolarità contabili e gravi carenze di gestione, tra cui l'indebita appropriazione di denaro del conto condominiale e la non tracciabilità di tutte le somme in entrata e in uscita degli ultimi anni, che hanno indotto i ricorrenti ad impugnare più volte i consuntivi e i bilanci di previsione".

L'amministratore di cui si chiedeva la revoca agisce dinanzi il Tribunale di Vicenza per ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento di un risarcimento pari ad euro 10.000 poiché ritiene che tali parole del ricorso siano lesive del proprio onore e della propria reputazione ai sensi dell'articolo 2059 del Codice Civile.

L'articolo 2059 del codice civile

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L'articolo 2059 del Codice Civile rubricato "danni non patrimoniali" stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla Legge.

In particolare, tale norma si inserisce nell'alveo della responsabilità civile che prende le mosse dall'articolo 2043 del Codice, il quale individua tre elementi in presenza dei quali si può reclamare il risarcimento del danno e dunque la predetta responsabilità:

-condotta illecita;

-ingiusta lesione di diritti e interessi tutelati dall'ordinamento giuridico;

-nesso causale tra condotta e lesione.

Nel caso di lesione dell'onore e della reputazione, il Giudice valuta sulla base di tre elementi:

1. gravità del fatto;

2.estensione della diffamazione;

3. qualità del soggetto leso.

Pertanto, se il comportamento lesivo non viene percepito da nessuno, non Vi è alcun danno risarcibile.

La sentenza 1211/2020 del Tribunale di Vicenza

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Per il Giudice non vi è alcun atteggiamento diffamatorio nel caso di specie.

Infatti, le espressioni utilizzate nel ricorso dai condomini per ottenere la revoca dell'amministratore del condominio non sono dirette a ledere la reputazione dell'amministratore, ma semplicemente a descrivere la situazione che si era creata nell'amministrazione del condominio

, per fornire al Giudicante un quadro completo delle vicende che hanno portato i condomini a richiedere la revoca. Dunque, le espressioni oggetto del contendere sono meramente funzionali al ricorso. Inoltre, il Tribunale ritiene che non vi è alcuna condotta lesiva posto che non Vi è stata una diffusione delle parole ritenute diffamanti, che, sostanzialmente, sono state lette ed apprese soltanto dai ricorrenti, dagli altri condomini (già consci della situazione) e dall'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di risarcimento per danni alla propria reputazione professionale avanzata dall'amministratore di condominio uscente, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

Avv. Luca Vancheri

Foro di Benevento

email: lucavancheri@gmail.com


Foto: 123rf.com
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