Il Tribunale di Chieti si è di recente confrontato con il riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale medica

Responsabilità contrattuale sanitaria: cosa deve provare il paziente?

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La questione della suddivisione dell'onere della prova tra paziente e sanitario o struttura sanitaria è spesso al vaglio della giurisprudenza che, tuttavia, in più occasioni è stata chiara nell'affermare che, laddove si tratti di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare:

  • l'esistenza del contratto o il contatto sociale qualificato;
  • l'insorgenza o l'aggravamento di una patologia.

Nel farlo, occorre che il paziente alleghi delle inadempienze sanitarie qualificate che siano idonee astrattamente a provocare il danno, ponendosi come sua causa o concausa efficiente.

In sostanza, è necessario che egli alleghi la colpa del medico, non che la provi.

La prova della colpa

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È semmai il convenuto che deve dimostrare che non può essergli mosso nessun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia o, in alternativa, che l'eventuale inesatto adempimento non abbia inciso causalmente sulla produzione del danno al paziente.

Di conseguenza, sul medico (o sulla struttura sanitaria) chiamato a rispondere contrattualmente del suo operato incombe l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, e quindi la sua difformità rispetto a quanto fosse stato concordato con il paziente o fosse ragionevolmente attendibile, sia dipeso da una causa a lui non imputabile.

Responsabilità contrattuale del medico prima della legge Gelli

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Della questione, il Tribunale di Chieti si è occupato nella sentenza n. 433/2020 qui sotto allegata, pronunciandosi su fatti avvenuti antecedentemente all'emanazione della legge Gelli n. 24/2017 e, quindi, ai quali quest'ultima risulta inapplicabile ratione temporis, con conseguente inapplicabilità anche delle previsioni che hanno ricondotto la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo di quella contrattuale e la responsabilità del medico nell'alveo dell'illecito aquiliano, senza poter ritenere che la precedente novella legislativa introdotta con il d.l. n. 158/2012 determini una configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale.

L'accertamento del nesso eziologico

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La sentenza del giudice abruzzese è tornata anche sulla questione dell'accertamento del nesso eziologico, riaffermando che questo sussiste anche quando l'opera del medico, secondo un criterio necessariamente probabilistico, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno se fosse stata prestata correttamente e prontamente e precisando che tale accertamento implica sempre l'applicazione della regola del più probabile che non, sia per la causalità ordinaria che per la causalità da chance perduta.

Scarica pdf sentenza Tribunale di Chieti n. 433/2020
Valeria Zeppilli

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