Per la Cassazione, i 18 mesi di attività professionale e i problemi familiari non giustificano lo scostamento del reddito dell'avvocato dai parametri

Il reddito dell'avvocato non rispetta gli studi di settore

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La Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 14996/2020 (sotto allegata) conferma la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Non rileva il richiamo difensivo del contribuente, che tenta di giustificarsi facendo presente di aver iniziato la professione legale da soli diciotto e che ha avuto problemi familiari.

L'Agenzia delle Entrate infatti notifica a un giovane avvocato un avviso di accertamento contestando l'entità del reddito dichiarato ai fini Irpef e Irap 1998.

Accertamento a cui si oppone il giovane professionista, che però risulta soccombente. La CTP infatti rileva uno scostamento tra reddito dichiarato e quello risultante dai parametri indicati dal DPCM del 29 gennaio 1996. Per l'applicazione degli studi di settore inoltre l'avvocato avrebbe dovuto curare i conteggi, ma questi non sono stati prodotti in giudizio.

Appellata la sentenza della CTP, la CTR la conferma, perché non sono emersi elementi tali da poter ritenere fondato il ricorso del contribuente.

Reddito basso perché avvocato da soli 18 mesi

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L'avvocato ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso:

  • con il primo evidenzia come la CTR non abbia adeguatamente motivato la sua decisione, emessa senza svolgere un esame approfondito dal punto di vista logico e giuridico;
  • con il secondo denuncia il generico richiamo da parte della CTR alla sentenza
    della CTP, senza indicare gli elementi concreti e i motivi per i quali ne ha condiviso le conclusioni;
  • con il terzo evidenzia come la sentenza abbia in pratica confermato l'accertamento solo in base a dati statistici, senza considerare che, secondo un preciso orientamento giurisprudenziale "la procedura di accertamento standardizzato mediante parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio
    da attivare obbligatoriamente con il contribuente";
  • con il quarto denuncia l'inapplicabilità dei parametri perché l'anno d'imposta 1998 deve considerarsi un periodo "non" normale di attività, in quanto ha subito la perdita del padre, evento e lo ha costretto a dedicarsi all'attività agricola della famiglia;
  • con il quinto infine denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, perché sia il giudice di primo grado che d'appello non hanno preso in considerazione la sua situazione familiare e personale.

Il reddito basso dell'avvocato legittima l'accertamento

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La Corte con l'ordinanza n. 14996/2020 rigetta il ricorso del giovane avvocato.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente portano la Corte a concludere che è consentito al giudice motivare per "relationem", così come ha fatto la CTR. La sentenza del giudice d'Appello nel caso di specie "per quanto sintetica e sommaria, se letta alla luce della più esaustiva motivazione di quella di primo grado, espressamente richiamata, e dei motivi dell'appello, consente di ricostruire il procedimento logico seguito per giungere alla decisione."

In riferimento alla situazione personale e familiare del ricorrente la Corte chiarisce che il giudice non è obbligato a prendere in considerazione, ai fini del decidere, tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente indicare, come nel caso di specie, le ragioni del suo convincimento.

Sterile il motivo con cui il ricorrente ha criticato il metodo standardizzato della determinazione del reddito, visto che non sono emersi elementi capaci di metterne in dubbio la correttezza.

Inconferente inoltre il rilievo sulla necessità di confrontare i dati risultanti dalla procedura di accertamento standardizzata, visto che l'avvocato non è stato in grado di fornire argomentazioni valide a motivare lo scostamento dai parametri.

Contraddittori infine il quarto e quinto motivo del ricorso in quanto il primo parte dal presupposto che le condizioni personali e familiari del contribuzione sono incontestate, poi però nell'altro si sostiene che le stesse siano state oggetto di discussione e quindi controverse.

Leggi anche ISA Avvocati: come funzionano i nuovi "studi di settore"

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 14996/2020

Foto: 123rf.com
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