Casi in cui è consentito all'amministrazione di non accordare il beneficio dell'assegnazione temporanea ai militari

Il beneficio dell'assegnazione temporanea

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Ormai sono molte le occasioni nelle quali i giudici amministrativi di primo e secondo grado si cimentano nella soluzione di casi relativi alle istanza presentate dai militari tendenti ad ottenere il beneficio dell'assegnazione temporanea (art. 42 bis d. lgs. n. 151/01), assegnazione il cui fine è quello di prestare la propria attività lavorativa in una sede più vicina al luogo di residenza del figlio, minore di anni tre.

In questo quadro giurisprudenziale, rivestono un certo interesse non solo le sentenze, ma anche le ordinanze che richiamano taluni principi scolpiti in precedenza.

La giurisprudenza

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Ad esempio, l'ordinanza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 4009/20 pubblicata il 06.07.2020 va proprio in questa direzione, richiamando espressamente la sentenza n. 961/2020 della Sezione e i principi in essa consacrati, attinenti alla genericità ed insufficienza della motivazione del diniego eventualmente espresso dall'amministrazione militare.

Casi di legittima negazione del beneficio

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L'Ordinanza citata, come sopra accennato, segnala indirettamente i criteri di eccezionalità che consentono all'amministrazione di negare legittimamente il beneficio, fermo restando il requisito del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

I criteri in questione sono:

1) scopertura di organico pari o superiore al 40% della dotazione organica dell'ufficio di assegnazione, riferita a tutte le unità di personale assegnate a quella sede o al solo personale appartenente al medesimo ruolo del richiedente;

2) scopertura di organico come quella precedente, nell'ambito del comando superiore a quello di appartenenza, ad esempio l'ambito provinciale; oppure situazione di difficile organizzazione funzionale dell'attività;

3) vuoti di organico in contesti specifici, magari caratterizzati da fenomeni criminali di rilievo;

4) ruolo di primaria importanza svolto dal militare richiedente, che quindi non appare sostituibile;

5) militare impiegato in un programma speciale o missione ad altissima valenza operativa.

Casi di illegittima negazione del beneficio

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Il militare deve sempre tenere presente che l'amministrazione ha l'obbligo di provare quanto afferma circa l'eventuale diniego, dimostrando validamente quell'eccezionalità tale da consentirle, appunto, la negazione della domanda di assegnazione temporanea.

Ciò detto, appare chiaro che diversamente dai cinque criteri sopra enunciati, in tutti gli altri casi l'eventuale diniego sarà illegittimo e, pertanto, sempre ricorribile.

La questione delle norme sopravvenute

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Abbiamo detto, poi, che l'ordinanza in esame pone anche la questione delle norme sopravvenute rispetto al (novellato) art. 42 bis.

In particolare, il C. di S. segnala il caso del sopravvenuto art. 45 comma 31 bis, d. l. n. 95 del 29.05.2017, introdotto dall'art. 40 comma 1 lettera q) del d l. n. 172 del 27.12.2019.

Si tratta di una norma supplementare il cui scopo è garantire la piena funzionalità delle amministrazioni, stabilendo che quanto disposto dall'art. 42 bis d. lgs. n. 151/01 si applichi solo ad istanze di assegnazione presso uffici della stessa forza di polizia di appartenenza dell'interessato ovvero, per gli appartenenti all'amministrazione della difesa, presso uffici della medesima.

Il diniego è consentito solo per motivate esigenze di organico o di servizio.

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