Per la Cassazione non scatta il risarcimento per la società che lamenta un danno a causa dell'errata segnalazione alla centrale rischi, se aveva problemi economici da anni

Risarcimento per errata segnalazione alla centrale rischi

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Con l'ordinanza n. 13264/2020 (sotto allegata) la Cassazione nega il risarcimento del danno a una società che, a causa dell'errata segnalazione alla Centrale rischi da parte di una delle sue banche d'appoggio alla centrale rischi, non ha potuto portare a termine i suoi piani di investimento e di ampliamento, perché in realtà la crisi era preesistente. Per comprendere come gli Ermellini sono giunti a questa decisione, ribaltando gli esiti dei giudizi di merito, vediamo come si sono svolti i fatti fin dall'inizio.

Una S.p.a conviene una delle sue banche d'appoggio davanti al Tribunale facendo presente che la stessa nel marzo 2000 ha segnalato erroneamente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia una sua posizione debitoria nei confronti di un altro istituto di credito. A causa di detta segnalazione gli istituti di credito con cui la società intratteneva rapporti hanno iniziato a ridurre o chiudere le linee di credito e a chiedere di rientrare, gettando sulla stessa un discredito commerciale tale per cui non ha più potuto portare a termine i suoi investimenti e progetti di ampliamento. La S.p.a chiede quindi i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'errata segnalazione.

La banca convenuta fa presente di aver provveduto alla rettifica dell'errata segnalazione nel maggio 2000. Una segnalazione di soli due mesi non può quindi avere gettato sulla società il discredito lamentato. In ogni caso non c'è alcun nesso di causa tra la segnalazione e i danni richiesti dalla società attrice. Il Tribunale però accoglie la domanda della società e condanna la banca a pagare 1.641.110 euro e accessori.

La sentenza viene impugnata in via principale dalla banca soccombente e in via incidentale dalla società, che richiede un risarcimento ancora più elevato. La Corte d'Appello respinge l'impugnazione dell'istituto di credito e accoglie quello della società, riconoscendo il nesso di causa tra la segnalazione alla Centrale rischi, la revoca degli affidamenti della altre banche e la conseguente modifica dei propri progetti manageriali. Il Giudice di seconde cure non procede però ad alcuna quantificazione del danno, ritenendo accurata e condivisibile la stima del Consulente.

Società in crisi prima della segnalazione alla Centrale Rischi

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La banca soccombente ricorre in Cassazione, lamentando:

  • con il terzo motivo l'omesso esame di un fatto decisivo ossia che "il mutato atteggiamento del ceto bancario nei confronti della società attrice andava ricondotto a ragioni diverse, rispetto alla erronea segnalazione alla centrale rischi." Le cose infatti per la società hanno cominciato a mettersi male sin dal 1999 a causa di problemi tutti debitamente documentati dagli allegati della CTU e dalla documentazione prodotta dalla consulenza di parte;
  • con il quarto, il quinto e il sesto, invece contesta il riconoscimento del danno non patrimoniale alla società.

Nessun risarcimento se la società era già in crisi prima della segnalazione

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Con l'ordinanza n. 13264/2020 la cassazione accoglie i motivi illustrati sollevati dalla banca, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, disponendo che provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Fondato per gli Ermellini il terzo motivo del ricorso perché la Corte d'Appello ha deciso la causa come se la società fosse florida, mentre dalla documentazione prodotta è emerso l'esatto contrario. "Il trend operativo degli anni immediatamente precedenti la segnalazione alla centrale rischi erano circostanze che dovevano necessariamente essere prese in considerazione ai fini della valutazione del nesso di causalità, perché erano tali da poterne teoricamente escludere la sussistenza." Gli Ermellini ribadiscono infatti che le condizioni preesistenti in cui versava la società "costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento della danno in esame, che la sentenza d'appello ha effettivamente trascurato di esaminare: sia in sé, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi."

Fondati anche i motivi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, perché la sentenza della Corte d'appello in effetti non ha accertato il pregiudizio lamentato. Questo in contrasto con quanto affermato da precedenti pronunce di legittimità per le quali "il danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (beninteso, anche presuntiva) deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento, e quindi valutata dal giudice." Il giudice di seconde cure infatti ha omesso di accertare l'esistenza del danno sia in riferimento alla serenità degli amministratori della società che all'immagine pubblica della stessa.

Non solo, per giurisprudenza conforme, i danni non patrimoniali per essere risarciti devono superare una certa soglia di tollerabilità, che è ancora più elevata per le società commerciali, altrimenti si corre il rischio di dover risarcire meri fastidi o disagi. Ora, nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che non è stato compiuto il necessario approfondimento "sulla diffusione della notizia diffamatoria, sulla sua percepibilità da parte della collettività, sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia, piuttosto che ad altri fattori; sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità."

Leggi anche:

- Centrale Rischi: la disciplina

- Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: il danno non è in re ipsa

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Centrale rischi finanziari: raccolta di articoli

Foto: 123rf.com
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