La promessa al pubblico di cui all'art. 1989 del codice civile è una promessa che vincola il dichiarante, resa a una generalità indefinita di persone

La promessa al pubblico come fonte di obbligazione

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La promessa al pubblico è un tipo particolare di promessa unilaterale, che viene realizzata rivolgendosi ad una generalità indefinita di persone.

L'istituto, previsto dagli artt. 1989 e segg. cod. civ., si inserisce nell'ambito delle promesse unilaterali di cui all'art. 1987 e rientra, pertanto, tra le fonti di obbligazione previste dal nostro ordinamento (cfr. art. 1173 c.c.).

Ciò significa che nella promessa al pubblico la volontà del dichiarante è sufficiente, nel rispetto di determinate condizioni che a breve esamineremo, a far sorgere un obbligo vincolante in capo al medesimo.

Efficacia della promessa al pubblico

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In concreto, integrano promessa al pubblico i vari concorsi a premi che vediamo comunemente nelle pubblicità dei prodotti commerciali o i classici annunci di ricompensa pubblicati al fine di ritrovare un oggetto o un animale smarrito.

Per aversi una promessa al pubblico occorre che siano caratterizzate da serietà sia la volontà del dichiarante (in sostanza, non deve trattarsi di una burla), sia la prestazione da questi offerta alla persona che realizzerà le condizioni descritte nella promessa (es. chi si aggiudica un concorso).

La promessa al pubblico acquista efficacia nel momento in cui la stessa viene resa pubblica. Si tratta, in questo caso, di un'applicazione del principio più generale sotteso dalla disciplina delle promesse unilaterali, che acquistano efficacia nel momento in cui sono portate a conoscenza del destinatario, indipendentemente dalla sua accettazione.

Durata del vincolo obbligatorio

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La prestazione promessa dev'essere eseguita a favore di chi compia una certa azione o si trovi in una determinata situazione (ad es., a favore di chi realizza le condizioni vincenti di un gioco a premi, chi ritrova il cucciolo smarrito).

A norma del secondo comma dell'art. 1989 c.c., l'obbligazione scade trascorso un anno dal momento in cui la promessa è stata resa pubblica. Ciò, a meno che non sia previsto un diverso termine e a condizione che al promittente non sia stato comunicato il compimento dell'azione o il verificarsi della situazione che dà diritto alla prestazione promessa.

Può capitare che più persone realizzino la situazione o l'azione prevista nella promessa. In tal caso, la prestazione viene eseguita a favore della prima persona che ne dà notizia al promittente, a meno che quest'ultimo non abbia previsto un diverso criterio di scelta (art. 1991 c.c.).

Revoca della promessa

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In linea generale, al dichiarante non è consentito revocare la promessa al pubblico, se non per giusta causa e sempre che l'azione non sia stata già compiuta o la situazione non si sia già verificata (art. 1990 c.c.).

Mentre l'ordinamento nulla dispone in ordine alla forma della promessa al pubblico, che può essere libera, è invece previsto che la revoca debba necessariamente rivestire la stessa forma della promessa, al fine di tutelare l'affidamento del pubblico.

Applicabilità della disciplina sui contratti

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In generale, l'ordinamento prevede che alle promesse unilaterali possano essere applicate le norme previste in materia di contratti, ove compatibili e salvo diverse disposizioni di legge (cfr. art. 1324 c.c.).

Ciò significa che anche in tema di promessa al pubblico valgono, ad esempio, le regole previste in tema di vizi della volontà. A questo proposito, significativa appare una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui "il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., di contenuto aleatorio, soggetta alla disciplina dell'errore viziante di cui agli artt. 1427 e ss. c.c.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l'alea posta a base del concorso stesso" (Cass. n. 24685/09)

Promessa al pubblico e offerta al pubblico: differenze

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È importante, infine, distinguere la promessa al pubblico dall'offerta al pubblico; infatti, mentre la seconda è una proposta prodromica alla conclusione di un contratto, la prima è un atto unilaterale, fonte autonoma di obbligazione, che non postula necessariamente un vantaggio patrimoniale per il promittente (il quale può perseguire, ad esempio, un mero scopo etico).


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