Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: si espone sull'auto una falsa assicurazione? Non è truffa

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 34179/2006) ha stabilito che non costituisce tentata truffa esporre sul parabrezza dell'auto un certificato assicurativo falso. I Giudici hanno infatti precisato che il profitto conseguito dall'imputato con la sua condotta è "un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico danno erariale, proprio perché quella condotta non era destinata a spostare risorse economiche dal soggetto in ipotesi truffato all'autore di tale condotta". I Giudici di Piazza Cavour con questa decisione hanno confermato la sentenza di assoluzione decretata da un GUP perché il fatto non sussiste a carico di un cittadino che circolava con un cedolino di assicurazione falso esposto sul parabrezza del proprio autocarro.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Sentenza n. 34179/2006

Il ricorso è infondato.

Questa corte ha infatti in varie circostanze avuto modo di affermare che l’esposizione sul parabrezza dell’autovettura del disco contrassegno materialmente falsificato unita,mente alla ricevuta, integra il reato di truffa consumata, in quanto l’agente, facendo risultare l’adempimento dell’obbligo fiscale, si è sottratto al pagamento del maggior importo dovuto all’erario (Cass., sez. II, 28 set. 1989, Zito; Cass., sez. II, 14 nov. 1989, Scancelli).

Ma tale orientamento, pur avallato da una pronuncia delle sezioni unite (Cass., sez. un., 21 giu. 1986, Giovannelli), no soltanto non ha mancato di far registrare opposte decisioni anche in epoca successiva (v.,. ad es., Cass., sez. II, 9 mag. 1989, De Cesare; Cass., sez. II, 30 giu. 1988, Ricucci), ma è stato pure vivacemente resistito in dottrina.

Pertanto, infatti, dalla premessa per la quale nella struttura della truffa, secondo il suo schema tradizionale, sarebbe presente, come requisito implicito, quello dell’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento intermedio derivante dall’errore e causa dell’ingiusto profitto con altrui danno )la truffa, è stato sostenuto, sarebbe appunto caratterizzata da tre eventi), si è infatti osservato, al riguardo, che, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, nell’ambito della condotta innanzi delineata mancherebbe un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, no essendo esso ravvisabile nel fatto che gli organi di controllo, indotti in errore, non contestino l’evasione tributaria, ne tantomeno nel fatto che l’erario si limiti a subire la inadempienza dell’agente al momento del versamento della somma inferiore a quella dovuta: il reato, si è ancora osservato, non sarebbe nella specie ipotizzabile perché manca la necessaria cooperazione della vittima.

Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria sequenza artificio, induzione, in errore- profitto, perché, al contrario, il profitto sarebbe realizzato immediatamente, grazie al versamento di una somma inferiore, e l’alterazione del contrassegno risulterebbe finalizzata a dissimulare il profitto già ottenuto.

Simili rilievi, di tutt’altro che evanescente spessore, valgono ovviamente eo magis nell’ipotesi che qui rileva, posto che tra contravventore e pubblica amministrazione non sussisteva, prima della falsificazione del certificato di assicurazione, alcun rapporto di debito, tributario o di altra natura; sicché il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un danno dell’erario, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo.

Il profitto conseguito dall’imputato, infatti, era quello derivante dalla circolazione senza la copertura assicurativa: dunque, un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico danno erariale, proprio perché quella condotta non era destinata a spostare risorse economiche dal soggetto in ipotesi truffato all’autore di tale condotta.

A simili principi, d’altra parte, ha fatto appello anche la giurisprudenza di questa corte, allorché ha avuto modo di affermare che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza- ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cass., sez. VI, 25 giu. 2001, Scopacasa).

Si è infatti sottolineato, escludendosi la configurabilità della truffa, anche nella forma tentata, che, nel procedimento volto all’accertamento della infrazione amministrativa, l’autorità che irroga la sanzione in nessun jmodo compie un atto che possa essere riguardato come disposizione di carattere negoziale incidente sul patrimonio dell’amministrazione rappresentata, ne, tantomeno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo di tipo ablatorio che costituisce manifestazione tipica dell’esercizio di uno specifico e tipizzato munus, quale è quello di applicare sanzioni.

È del tutto evidente, allora, che, come non può ipotizzarsi, in tale schema pubblicistico, il carattere dispositivo e negoziale dell’atto (l’accertamento della violazione) dal quale può scaturire l’insorgenza del danno patrimoniale postulato come elemento essenziale della truffa, nessuna lesione del bene protetto è ipotizzabile ove la condotta fraudolenta si sia limitata, come nella specie, ad eludere l’accertamento di infrazioni amministrative, che costituiscono, esse stesse, il profitto già conseguito dal trasgressore.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 3 ott. 2006.


Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2006.




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