Le accresciute esigenze dei figli come giustificato motivo ai fini della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario
Avv. Matteo Santini - Le accresciute esigenze dei figli rappresentano un giustificato motivo per richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario.

Le esigenze economiche dei figli

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Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, l'elemento fondamentale da considerare è costituito dalle attuali esigenze economiche degli stessi, rapportate alle condizioni sociali e patrimoniali dei genitori, tenuto conto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo quanto stabilito dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il Giudice una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne o non economicamente autosufficiente, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale genitori e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono far fronte, nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge o del genitore a cui carico l'assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all'aumento delle esigenze economiche del figlio, che sono notoriamente legate alla crescita e non hanno bisogno di specifica dimostrazione.

Il criterio delle "attuali esigenze del figlio"

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Il criterio delle "attuali esigenze del figlio" valorizza, chiaramente, l'età dei figli e le effettive esigenze personali, di relazione e scolastiche degli stessi, non limitate al vitto, all'alloggio ed alle spese correnti, ma estese all'acquisto di beni durevoli (quali, ad es., indumenti e libri), che non rientrano necessariamente nella nozione di «spese straordinarie».
Cosi come più volte chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità le esigenze dei figli, necessariamente correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare, ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonché l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione.

L'aumento delle esigenze e la revisione dell'assegno di mantenimento

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L'aumento delle esigenze del figlio è indissolubilmente connesso alla sua crescita e ciò legittima, di per sé, il diritto di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso.
A nulla varrebbe l'eventuale eccezione del genitore obbligato, secondo cui la crescita dei figli, costituendo un evento naturale e prevedibile, già tenuto presente in sede di separazione o divorzio, non poteva considerarsi una circostanza sopravvenuta comportante uno squilibrio nelle condizioni economiche dei coniugi. Infatti, L'ultimo comma dell'art. 155 c.c. (recepito dal nuovo art. 155-ter) attribuisce ai coniugi il diritto di chiedere "in ogni tempo" la revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo: perciò escludendo che le modifiche in favore dei figli debbano sottostare allo stesso regime di quelle concernenti i provvedimenti patrimoniali tra coniugi, in quanto l'interesse morale e materiale della prole (art. 155 c.c.) è il criterio guida che deve essere tenuto presente dal giudice, il quale deve provvedere considerando, secondo il nuovo testo dell'art. 155, anzitutto "le attuali esigenze del figlio". D'altra parte per la concreta determinazione del relativo ammontare è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sulla crescita del figlio e sul progredire della sua età, trattandosi di elementi che notoriamente comportano l'aumento delle esigenze economiche, e non abbisognano quindi di specifica dimostrazione.
Vale quindi la regola del "rebus sic stantibus" che legittima la revisione delle condizioni economiche di separazione, divorzio o affidamento riferite al mantenimento dei figli all'aumentare dell'età degli stessi.

Il principio va comunque ricondotto all'interno del criterio della ragionevolezza e mai estremizzato o strumentalmente utilizzato come tentativo di avvalersi di un ulteriore "grado" di giudizio di fronte a provvedimenti ritenuti dalla parte non favorevoli o non equi.

Pertanto non sarà ammissibile, se non in casi eccezionali, una richiesta di aumento dell'assegno che venga avanzata dopo un lasso di tempo troppo breve dall'ultimo provvedimento che ha statuito sull'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole.

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Foto: 123rf.com
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