Omicidio colposo anche se l'asbestosi che ha condotto alla morte della lavoratrice è stata causata da piccole dosi di amianto

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 12151/2020 (sotto allegata) la cassazione rigetta il ricorso degli imputati, condannati per aver cagionato la morte di una lavoratrice a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a evitare l'esposizione della stessa all'amianto. La donna infatti, affetta da mesotelioma pleurico cagionato dalla inalazione delle fibre di amianto, è morta quando il processo era ancora in corso. A nulla sono valse le doglianze degli imputati. Dalle testimonianze è stato possibile dimostrare il nesso di causa tra esposizione e malattia, che quindi ha origine professionale, stante anche l'assenza di altre concause, come il fumo di sigaretta.

Omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro

[Torna su]

La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna i legali rappresentanti di una S.p.a per il reato di omicidio colposo, per aver cooperato con negligenza imprudenza e imperizia, violando le norme sulla prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro. La vittima, un'operaia addetta allo smontaggio e montaggio di arredi di veicoli ferroviari, ha infatti riportato, a causa dell'esposizione a particelle di amianto, lesioni personalissime rappresentate da un mesotelioma pleurico maligno che ne ha cagionato la morte. Agli imputati viene addebitata in particolare, la mancata predisposizione, a partire dal 1981, data in cui ha inizio l'esposizione della lavoratrice all'amianto, di misure precauzionali idonee a impedire la diffusione e l'inalazione delle fibre di detto materiale.

Nesso eziologico

[Torna su]

Ricorrono in sede di legittimità gli imputati, lamentando con il primo motivo l'inammissibilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali perché il P.M ha chiesto l'incidente probatorio con un ingiustificato ritardo. Le gravi condizioni di salute della persona offesa e la certezza dell'esito mortale, avrebbero infatti richiesto un interrogatorio nei modi di cui all'art 392 c.p.p. La posticipazione dell'incombente per gli imputati non ha integrato un fatto imprevedibile in grado di autorizzare la lettura degli atti assunti dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero.

Con il secondo lamentano invece la sussistenza del nesso di causa tra le condotte attribuite agli imputati e l'evento morte della vittima. Con il terzo contestano la violazione commessa dal perito del P.M, responsabile di aver utilizzato, per la redazione della perizia documenti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e in particolare dei testi dell'accusa. Con il quarto lamentano l'inosservanza dell'art. 2 della legge penale perché la Corte ha condannato gli imputati senza tenere conto che la condotta è intervenuta sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 589 c.p. Con il quinto lamentano la mancata sostituzione della pena pecuniaria con quella detentiva.

Omicidio colposo se la vittima è stata esposta anche a piccole dosi di amianto

[Torna su]

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12151/2020 (sotto allegata) rigetta i ricorsi degli imputati per le ragioni che si vanno a illustrare. la Corte rigetta il primo motivo del ricorso in quanto mancavano le condizione necessarie a respingere l'istanza di acquisizione del verbale, stante l'impossibilità di prevedere una così rapida evoluzione infausta del quadro clinico della vittima.

La Corte rileva poi che dai testi escussi è stato possibile ricostruire i fatti, ossia che:

  • gli operai che hanno reso testimonianza hanno lavorato nello stesso reparto della vittima dal 1980;
  • gli stessi effettuavano operazioni di montaggio e smontaggio di arredi delle carrozze, da cui si liberavano, a causa dell'uso di svitatori e trapani, polveri di amianto.
  • L'impianto di aspirazione non funzionava;
  • le mascherine di carta venivano impiegate a discrezione dei lavoratori;
  • il capo squadra non effettuava i dovuti controlli.

Nel 1983-1984 il reparto di montaggio veniva separato da quello di smontaggio solo da un'ampia porta in plastica.

Non vi è dubbio alcuno quindi sull'origine professionale della malattia, nonostante le incertezze sollevate dagli imputati. La Corte ha infatti superato le incongruenze delle perizie degli esperti ricomponendo gli elementi emersi dalle relazioni "sottolineando che la bilateralità delle lesioni polmonari è stata riferita anche dalla dott.ssa (perito del P.M), in sede di esame del materiale e che, a fronte di questo, il consulente della difesa, si è limitato a prenderne atto."

La Corte inoltre ha dato atto della concordanza degli esperti sul "fatto che i mesoteliomi sono stati descritti anche in lavoratori esposti a bassissime dosi di polveri, insorgendo per dosi cumulative, anche modeste ". Il perito del P.M ha affermato che "siffatto tipo di esposizione, riscontrabile dal numero di corpuscoli, è significativa di un'esposizione professionale, confermata da un periodo di latenza, nel range per l'insorgenza di siffatto tipo di tumore (secondo la stessa consulenza della difesa), essendo escluse (..) ulteriori cause come il fumo di sigaretta " o cause diverse.

Da respingere quindi il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta l'assenza del nesso di causa tra presenza di asbesto nell'ambiente di lavoro e mesotelioma. In armonia con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione infatti, l'esistenza e l'entità dell'esposizione all'amianto possono essere provate anche tramite testimoni. Il nesso di causa tra esposizione all'amianto e patologia è stato accertato in modo diretto, stante l'unicità del rapporto lavorativo della vittima con l'impresa rappresentata dagli imputati, senza riferimento alcuno alla teoria dell'effetto acceleratore, essendo stato escluso ogni elemento causale alternativo di innesco della malattia.

La Corte non accoglie neppure il quarto motivo del ricorso perché non si possono considerare prevalenti le circostanze attenuanti contemplate dall'art. 62 c.p. rispetto alle gravi inadempienze riscontrate nel periodo in cui la vittima è stata esposta alle polveri. Inammissibile infine l'ultimo motivo perché anche alla luce della motivazione della sentenza, la pena pecuniaria non pare adeguata alla gravità della condotta.

Leggi anche:

- Amianto: la guida ai risarcimenti

- Amianto: come ottenere la pensione di inabilità

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 12151/2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: