Il tribunale di Verona ordina la rimozione immediata dell'emoticon dal post di Facebook perché il suo utilizzo non rientra nel legittimo diritto di critica  

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Verona con il decreto del 27 gennaio 2020 (sotto allegato) ha disposto la cancellazione di un emoticon da un post di Facebook, perché il suo utilizzo non rientra nell'esercizio legittimo del diritto di critica.

Diffamazione se si superano i limiti del diritto di critica

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Un soggetto presenta ricorso al Tribunale dolendosi del fatto che sono stati rivolti alla sua persona termini "altamente lesivi della dignità, diffamatori" che vanno ben "oltre il diritto di critica" in quanto frutto di "mera manifestazione di odio."

Presupposti e limiti del diritto di critica

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Il Giudice chiarisce che l'esercizio legittimo del diritto di critica, così come del diritto di cronaca, che consente l'utilizzo di un linguaggio più pungente deve rispettare determinati presupposti:

  • prima di tutto ci deve essere un interesse al racconto, da parte della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa;
  • occorre poi che l'esposizione dei fatti sia corretta dal punto di vista formale e sostanziale, (cd. Continenza), nel senso che l'informazione non deve risultare lesiva dell'immagine e del decoro dei soggetti protagonisti della vicenda narrata;
  • narrazione e fatti devono coincidere per garantire l'oggettività del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo." Occorre fare ricorso al criterio della verità "ragionevolmente putativa" alla luce della quale la scriminante del diritto di critica è esclusa se si attribuisce a terzi un fatto oggettivamente falso.

Via l'emoticon dal post di Facebook se l'utilizzo non rientra nel diritto di critica

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Il Giudice, dopo l'esame degli atti rileva che, tenuto conto del fatto che il diritto di critica contempla un linguaggio più pungente e incisivo, nel caso di specie:

  • esiste un interesse al racconto per la categoria di riferimento;
  • sussiste la continenza;
  • non ci sono allegazioni del ricorrente che dimostrino la mancata corrispondenza tra narrazione e fatti realmente accaduti;
  • appare assente il diritto di critica nell'utilizzo dell'emoticon censurato dal ricorrente.

In base a questi rilievi il giudice rileva la sussistenza dei presupposti del periculum in mora

e della necessità di agire inaudita altera parte. Per questo ordina alla resistente la rimozione immediata dell'emoticon censurato dal ricorrente dal post di Facebook, disponendo la somma di 150 euro per ogni giorno di ritardo dalla notifica del provvedimento.

Scarica pdf decreto Tribunale di Verona 27 gennaio 2020

Foto: 123rf.com
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