Il Consiglio di Stato ribadisce che per contestare il provvedimento che dispone la decurtazione dei punti dalla patente si deve ricorrere al G.d.P.

di Annamaria Villafrate - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 176/2020 (sotto allegata) ribadisce che il ricorso con cui un conducente vuole contestare la decurtazione dei punti dalla patente di guida deve essere avanzato al Giudice di Pace, competente in materia in virtù degli articoli 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada. Va quindi accolto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza del Tar Veneto che, accogliendo il ricorso del conducente, aveva erroneamente disposto l'annullamento degli atti con cui erano stati decurtati di 20 punti dalla patente di guida per guida in stato di alterazione psico-fisica.

Guida in stato di alterazione: tolti 20 punti dalla patente

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Il Tar Veneto accoglie il ricorso di un automobilista e condanna il Ministero dei Trasporti ad annullare il provvedimento con cui ha disposto la decurtazione di 20 punti dalla patente di guida.

L'automobilista, risultato negativo al test dell'etilometro, ma ritenuto in stato di ubriachezza dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi ad ulteriori test ospedalieri. Da qui la stesura del verbale di accertamento del reato di previsto dall'art. 187, co. 8, del Codice della Strada.

La sentenza di primo grado ha altresì disposto l'annullamento:

  • del provvedimento che ha disposto la revisione tecnica della patente di guida in uso al ricorrente;
  • il provvedimento di revoca della patente di guida;
  • l'esito degli accertamenti della patente,
  • la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il TAR Veneto accoglie il ricorso in quanto fondato per violazione dell'art.126-bis del Codice della strada, perché ai fini della decurtazione dei punti della patente "diventa presupposto necessario la definitività della sentenza penale di condanna" per cui l'illegittimità della condanna si ripercuote anche gli atti conseguenti con cui è stata disposta la revisione e la revoca della patente.

Tar incompetente sulla decurtazione dei punti della patente

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Il Ministero dei Trasporti impugna la sentenza del Tar Veneto al Consiglio di Stato perché competenti a pronunciarsi sul provvedimento con cui è stata disposta la decurtazione dei punti della patente sono il Giudice di Pace o il Prefetto.

Per il Ministero inoltre il ricorso è stato presentato tardivamente e il provvedimento impugnato è legittimo e conforma alla disciplina. Erra quindi il Tar nel ritenere che la definitività della sentenza penale di condanna è presupposto indefettibile per la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Dal punto di vista procedurale il ministero rileva altresì la mancata integrazione del contraddittorio per la mancata convocazione dell'Arma dei carabinieri ovvero il Ministero dell'interno, che hanno emanato il verbale da cui sono scaturiti tutti gli altri provvedimenti.

L'appellato deposita documentazione rilevando il venir meno dell'interesse all'appello e alla materia del contendere, poiché nel frattempo è stata disposta la revisione della patente per esaurimento dei punti dovuta a fatti diversi rispetto a quelli oggetto della presente causa e per rilascio di nuova patente di guida dopo sei anni dalla disposta revisione. L'appellato chiede quindi solo un esame nel merito ai fini delle spese di giudizio.

Ricorso contro decurtazione punti patente va presentato al Gdp

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 176/2020 disattende la prospettazione dell'appellato sulla carenza di interesse, stante l'interesse dichiarato alla pronuncia sulle spese ed esclude la cessazione della materia del contendere.

Accoglie al contrario le doglianze del Ministero appellante in quanto: "le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada, quali sono quelle oggetto di impugnativa, debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell'ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del medesimo codice." Di conseguenza il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

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