Il pignoramento dello stipendio le regole particolari dettate dall'art. 545 c.p.c., che integrano la disciplina generale di cui agli artt. 491 ss. c.p.c.

Pignoramento dello stipendio e limiti

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Nello specifico, tale articolo dispone, in linea generale, che le somme dovute al lavoratore a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura massima di un quinto (a meno che non si tratti di crediti alimentari, vedi oltre).

In determinati casi, però, il pignoramento dello stipendio può incontrare un limite di diverso tipo: infatti, se esso ha come oggetto delle somme già accreditate su un conto bancario o postale, può essere effettuato solo sull'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (art. 545, comma ottavo, c.p.c.).

Poiché quest'ultimo parametro rappresenta un valore di importo variabile, in quanto viene aggiornato di anno in anno dall'Inps, si rende necessario conoscerne il nuovo valore per calcolare correttamente i limiti del pignoramento stipendio 2021.

Assegno sociale 2021, qual è l'importo

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Il valore dell'assegno sociale 2021 è stato reso noto con circolare Inps n. 148 dell'19 dicembre 2020, calcolato sulla base delle variazioni statistiche stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e finalizzata alla perequazione delle pensioni in relazione agli indici dei prezzi al consumo.

Di conseguenza, l'importo mensile dell'assegno sociale 2021 risulta pari ad euro 460,28. Si tratta, quindi, di un valore leggermente superiore rispetto ai 459,83 euro del 2020.

Ciò significa che, stante il disposto del citato ottavo comma dell'art 545 c.p.c.

, nel 2021 il pignoramento di uno stipendio che sia già stato accreditato su un conto bancario o postale potrà effettuarsi solamente sulle somme eccedenti euro 1.380,84 euro, rappresentando tale importo esattamente il triplo del valore dell'assegno sociale.

Pignoramento stipendio 2021, un esempio pratico

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A titolo di esempio, se sul conto del debitore è stato accreditato uno stipendio pari a 1.600 euro, sarà possibile sottoporre a pignoramento solamente l'importo eccedente la soglia sopra esaminata.

Per conoscere l'importo pignorabile, dunque, sarà sufficiente un semplice calcolo, sottraendo dalla somma presente sul conto l'importo corrispondente al triplo dell'assegno sociale: quindi, nel nostro esempio, 1.600 euro - 1.380,84 euro = 219,16 euro. Tale cifra indica, pertanto, l'importo pignorabile dal creditore nel caso proposto.

Altri limiti alla pignorabilità dello stipendio

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Ricordiamo che, in base alla disciplina codicistica, lo stipendio può essere pignorato per diversi motivi, ai quali sono ricollegati specifici limiti individuati dalla legge.

Nel dettaglio, il pignoramento dello stipendio per crediti alimentari può essere effettuato nella misura autorizzata dal presidente del tribunale (art. 545 comma terzo), mentre per tributi non pagati e per ogni altro credito è possibile pignorare al massimo un quinto dello stipendio (art. 545 comma quarto).

Se sussistono entrambi i tipi di causa (alimenti e tributi o altro credito) il pignoramento complessivo non può riguardare più della metà dell'importo dello stipendio (art. 545 comma quinto).

Tali limiti operano anche in caso di accredito dello stipendio su conto bancario o postale, se questo avviene alla data del pignoramento o in un momento successivo (art. 545 comma ottavo, seconda parte).

Sanzioni per l'inosservanza dei limiti di legge

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A norma dell'ultimo comma dell'articolo in esame, se i limiti sopra indicati vengono superati, il pignoramento risulta parzialmente inefficace e tale circostanza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Per approfondire l'argomento, vedi anche la nostra guida generale al pignoramento dello stipendio


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