Per la Cassazione, se la patologia da cui è affetto un paziente è diagnosticata in ritardo, l'azienda sanitaria non risponde dell'intero ma solo del suo aggravamento

di Valeria Zeppilli - La responsabilità di un'azienda sanitaria per il danno derivato a un paziente dal ritardo nella diagnosi di una malattia va valutata sulla base della percentuale in cui l'intervento tempestivo avrebbe potuto ridurre il danno.

Nel sancirlo, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 514/2020 (qui sotto allegata), ha riaffermato degli importanti principi in materia di concorso di colpa nella responsabilità medica.

Lo stato anteriore di salute

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Innanzitutto, i giudici hanno ricordato che lo stato di salute del paziente, anteriore al danno subito per effetto della condotta medica, può concausare la lesione o la menomazione da essa derivata e che la concausa delle lesioni è giuridicamente irrilevante sul piano della causalità materiale.

Menomazione concorrente o coesistente

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Per la Corte, poi, occorre considerare che le menomazioni preesistenti possono essere o coesistenti o concorrenti con il maggior danno che è stato causato dall'illecito.

Le menomazioni, più nel dettaglio, sono coesistenti se i loro effetti invalidanti "non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi".

Si parla, invece, di menomazioni concorrenti quando i loro effetti invalidanti "sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi".

Se le prime sono irrilevanti ai fini della liquidazione, salvo specificità del caso concreto, le seconde vanno adeguatamente valutate.

Come considerare le menomazioni concorrenti

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In particolare, le menomazioni concorrenti vanno tenute in considerazione stimando in punti percentuali e convertendo in denaro dapprima l'invalidità complessiva del paziente e, poi, l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito. Il secondo importo va quindi sottratto dal primo e, in tal modo, si ottiene la liquidazione.

Il che vuol dire, riprendendo l'esempio fatto dalla Corte di cassazione, che se l'invalidità complessivamente accertata è pari al 65% e quella pregressa corrisponde al 45%, il giudice liquiderà un valore monetario pari al 20%, attribuendo tale percentuale di responsabilità alla struttura sanitaria.

Il ricorso all'equità correttiva

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In ogni caso, se l'applicazione rigida di un simile calcolo conduce a risultati manifestamente iniqui, il giudice deve ricorrere all'equità correttiva.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 514/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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