Integra reato di violenza sessuale un abbraccio ottenuto con l'inganno che, per la rapidità dei gesti, impediscono alla persona offesa di reagire

di Annamaria Villafrate - Un abbraccio forzato, ottenuto con l'inganno e rapidità, attirando verso di sè la persona offesa, mentre tende la mano per un saluto, è violenza sessuale, stante anche il contatto con i genitali e il seno della vittima.

Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 378/2020 (sotto allegata), che rigetta il ricorso dell'imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di violenza sessuale commesso ai danni di una vicina di casa. Gli Ermellini ribadiscono infatti che integra il reato di violenza sessuale anche la condotta repentina e subdola, senza prima accertarsi del rifiuto espresso della vittima.

Condannato per violenza sessuale ai danni di una vicina di casa

[Torna su]

La Corte d'appello conferma la decisione del giudice di primo grado nei confronti dell'imputato che, all'esito di un giudizio abbreviato, lo condannava alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, per il delitto di violenza sessuale ai danni di una vicina di casa.

Difesa: un abbraccio non può considerarsi violenza sessuale

[Torna su]

L'imputato

ricorre in cassazione eccependo con il primo motivo la sussistenza del delitto di violenza sessuale. Per il ricorrente la Corte avrebbe ravvisato erroneamente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di violenza sessuale, pur non contestando la natura sessuale degli atti.

Nel caso di specie sarebbero infatti assenti sia la violenza che il mancato consenso della persona offesa. L'assenza del dolo emergerebbe dalla descrizione dei fatti esposti nella querela e dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni. I giudici infatti non hanno tenuto conto, in primo luogo, del fatto che la persona offesa fosse stata informata dall'imputato dell'assenza della moglie e che quindi la vittima non è stata tratta in inganno ad entrare. In secondo luogo i giudicanti non avrebbero tenuto conto del fatto che la donna non avrebbe manifestato un chiaro dissenso agli approcci dell'imputato.

Con il secondo motivo invece contesta il riconoscimento a suo carico dell'aggravante di cui all'art. 61 punto 5) del codice penale, consistente nell'"avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona (...) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa."

Anche un abbraccio repentino e invadente è violenza sessuale

[Torna su]

La Cassazione con sentenza n. 378/2010 dichiara il ricorso inammissibile, perché il ricorrente ripropone in sede di legittimità le stesse doglianze avanzate in sede d'appello, senza contestare la natura sessuale degli atti e neppure l'attendibilità della persona offesa, limitandosi a rilevare l'assenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento materiale per mancata violenza e difetto probatorio sul mancato consenso della persona offesa.

Passando nel dettaglio all'esame dei motivi del ricorso, la Corte ritiene il primo infondato. Per costante giurisprudenza si configura il reato di violenza sessuale anche in presenza di atti intimidatori capaci di provocare la coazione della vittima subire atti sessuali, come rilevato nel caso di specie.

L'imputato infatti si è reso responsabile di aver commesso atti di libidine repentini e subdoli, senza prima accertarsi del consenso della persona offesa o prevenendone in ogni caso il dissenso manifesto. Non è necessario quindi che violenza impedisca al soggetto di opporre resistenza. E' sufficiente che il soggetto agente compia in modo "insidiosamente rapido" i suoi atti "tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo."

Dalle prove è emerso infatti che la persona offesa, mentre stata tendendo la mano per salutare l'imputato è stata afferrata improvvisamente per un braccio e attirata in un abbraccio, che ha messo in contatto i due corpi, compreso il seno della persona offesa e i genitali.

Infondato, per gli Ermellini anche il motivo del ricorso in cui l'imputato contesta l'aggravante di cui all'art 61, punto 5) c.p, per mancanza di interesse, avendo il giudice d'appello riconosciuto prevalente l'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 609 bis c.p.

Leggi anche Il reato di violenza sessuale

Scarica pdf Cassazione n. 378-2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: