Il Tar Lombardia accoglie il ricorso di un mendicante che chiedeva l'elemosina, allontanato dal marciapiede, perché il provvedimento era immotivato e privo di riscontri probatori

di Annamaria Villafrate - Il Tar Lombardia con la sentenza n. 2360/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un mendicante allontanato dal marciapiede in cui stava facendo l'elemosina, annullando i provvedimenti emessi dalla Polizia locale e dal Questore. Come prevede l'art. 9 del dl n. 14/2017 per allontanare il soggetto dal luogo in cui ha commesso il fatto è necessario che lo stesso sia stato colto nell'atto di porre in essere condotte tali da impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della città, siano esse fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze. Condotta che nel caso di specie non è emersa tanto che i provvedimenti sono stati annullati per carenza motivazionale e istruttoria, essendosi limitati a rilevare la reiterazione della questua, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali tale comportamento fosse da considerarsi pericoloso per la sicurezza pubblica.

Mendicante allontanato per elemosina

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Un soggetto ricorre al Tar Lombardia nei confronti nella Questura di Pavia per ottenere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Questore e di quelli del Comune emessi ai sensi degli artt. 9 e 10 del n. 14/2017 e, se occorre, dell'art. 64, lett. m) del Regolamento comunale di Polizia Urbana di Pavia. Nell'impugnare detti provvedimenti il ricorrente lamenta difetto di istruttoria a carenza motivazionale.

La disciplina regolatrice della materia

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Facendo riferimento alla contestata violazione delle disposizioni del dl n. 14/2017 vediamo nel dettaglio che cosa prevedono.

Il primo comma dell'art 9 del dl n. 14/2017 dispone che: "Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto."

L'art 10 richiamato dall'articolo 9 dispone invece che: "L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni."

Beccare un mendicante a chiedere l'elemosina non basta per il Daspo

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Il Tar Lombardia con sentenza n. 2360/2019 accoglie il ricorso avanzato, annullando i provvedimenti adottati in quanto difettano della necessaria motivazione, limitandosi ad evidenziare che il ricorrente stava occupando il marciapiede per fare l'elemosina e che questo comportamento impediva la fruizione dello spazio pubblico.

Una motivazione che non rispetta quanto richiesto dall'art. 3 della legge 1990 n. 241 e dall'art. 10 del d.l. 2017 n. 14. La motivazione risulta infatti del tutto generica, perché non specifica in quale modo il ricorrente, intento a fare l'elemosina, disturbasse la fruizione dello spazio pubblico.

Assenti anche i riscontri istruttori idonei a giustificare l'adozione dei provvedimenti impugnati. Difetto di istruttoria e carenza motivazionale ancora più evidenti nella parte del provvedimento in cui si evidenziare solo la ripetitività dell'elemosina messa in atto dal ricorrente, senza specificare in che modo lo stesso rappresentasse un pericolo per la sicurezza pubblica.

Scarica pdf Tar Lombardia n. 2360-2019
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