La Cassazione condanna per il reato di abbandono di incapace il nipote che, nonostante l'impegno e percependo metà della sua pensione, non si prende cura dell'anziana zia, trovata al freddo, denutrita e sporca

di Annamaria Villafrate - Va condannato il nipote che, di comune accordo con il curatore nominato dal giudice tutelare, si assume l'impegno di curare l'anziana zia, di cui percepisce metà della pensione e poi la trascura. Non occorre, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, che lo stesso ricopra un ruolo di garanzia formale nei confronti della parente, essendo sufficiente la posizione di fatto attuale e sussistente al momento dell'abbandono. Questo quanto sancito dalla sentenza n. 49318/2019 della Cassazione (sotto allegata).

Reato di abbandono di incapaci

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La corte d'Appello conferma la sentenza del giudice di primo grado, che ha condannato alla pena di giustizia l'imputato, ritenuto responsabile di aver commesso il reato di cui all'art. 591 c.p ossia abbandono di minori o incapaci. L'uomo infatti, nipote dell'anziana inabilitata, che si era preso in carico volontariamente, di comune accordo con il tutore e previa autorizzazione del giudice, di fatto non si prendeva cura della parente, tanto che a un certo punto la donna veniva soccorsa dal servizio sociale locale, che la rinveniva in un magazzino, senza riscaldamento, in pessime condizioni igieniche, denutrita, incapace di camminare e di provvedere a se stessa autonomamente.

Nessuna posizione di garanzia

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L'imputato ricorre in Cassazione contestando la configurazione a suo carico del reato di abbandono di incapace, in quanto lo stesso non riveste nei confronti dell'anziana zia, alcuna posizione di garanzia. La stessa, dichiarata inabilitata, era stata affidata dal giudice tutelare alle cure di un tutore, che però si è sempre disinteressato della donna, costringendolo quindi a un ruolo di "supplente" a cui aveva sempre adempiuto con risorse proprie.

L'imputato

denuncia inoltre la illogicità della motivazione per quanto riguarda le prove assunte, dalle quali era emerso che l'imputato poteva a stento assicurare a se stesso e alla famiglia condizioni di vita dignitose, provate con ampia documentazione, che non è stata neppure menzionata in sentenza.

E' reato prendere la pensione della zia e non curarla

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 49318/2019 dichiara il ricorso inammissibile. Per la Corte è infondato il motivo del ricorso dell'imputato con cui contesta ogni responsabilità in riferimento al reato di abbandono. Precisa infatti che il reato di abbandono si configura anche quando, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, la relazione di cura scaturisce da un rapporto di fatto "purché sia attuale ed effettivamente sussistente al momento dell'abbandono, senza che rilevi la fonte dalla quale essa è sorta." L'imputato quindi, essendosi assunto volontariamente la presa in carico della zia, di comune accordo con il tutore e con l'autorizzazione del giudice tutelare e della quale a fine mese percepiva metà della pensione, di fatto l'aveva in custodia e rivestiva quindi nei suoi confronti una posizione di garanzia.

Non rileva inoltre la nomina del curatore disposta dal tribunale, visto che tale figura a differenza del tutore, non si sostituisce all'incapace, ma si limita a integrarne la volontà. Da cui l'esclusione a carico del curatore del dovere di prendersi cura dell'anziana zia.

Sul motivo del ricorso in cui l'imputato evidenzia le difficoltà economiche che gli impedirebbero di prendersi cura in modo dignitoso persino della sua famiglia, gli Ermellini evidenziano come la questione siano già state vagliate e che quindi non è possibile sottoporle a un ulteriore valutazione in sede di legittimità.

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Scarica pdf Cassazione n. 49318-2019

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