L'individuazione dei componenti del nucleo familiare ai fini del diritto all'A.n.f. non può seguire regole diverse da quanto contenuto nell' art. 2 legge 153/88 (norma istitutiva dell'assegno). La norma in questione stabilisce che la costituzione del nucleo sia formata dal richiedente, dal coniuge e dai relativi figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili. La presenza di "poligamo" all'interno del nucleo familiare (condizione non prevista dal nostro ordinamento) disattende qualsivoglia istanza finalizzata all'inserimento di più coniugi ai fini dell'attribuzione di una quota maggiore di a.n.f. (Giovanni Dami)
Inps, Messaggio 29.9.2006 n° 25928
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