Nel quantificare l'assegno divorzile con funzione assistenziale e perequativa occorre valutare anche l'apporto alla formazione del patrimonio comune

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 31359/2019 (sotto allegata) accoglie i motivi del ricorso di una ex moglie in cui evidenzia il mancato esame e valutazione da parte della Corte di merito della diversa situazione economica delle parti e del fatto che la stessa abbia rinunciato agli studi universitari per occuparsi della figlia minore. Gli Ermellini, rilevando la violazione di un importante principio sancito dalla SU n. 18287/2018, che nel quantificare l'assegno di divorzio, avente funzione perequativa e assistenziale, il giudice deve tenere conto anche del contributo apportato dal richiedente alla conduzione familiare e al patrimonio comune.

Assegno di divorzio di 1.000 euro

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La Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione dell'appellante fissa a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile di 1000 euro, oltre rivalutazione Istat.

Il ricorso dell'ex moglie: violazione art. 5 legge divorzio

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Ricorre in Cassazione la ex moglie affidandosi a cinque motivi di ricorso con cui lamenta:

  • la violazione dell'art 5 della legge sul divorzio
    n. 898/1970 perché la corte non ha tenuto conto della disparità economica esistente tra le parti e del fatto che ha rinunciato all'università per occuparsi della figlia;
  • il mancato esame delle situazioni economiche delle parte;
  • la violazione degli artt. 2909 c.c, 112 e 329 c.p.c visto che il diritto all'assegno divorzile, mai contestato dal marito, è stato oggetto di accertamento passato in giudicato;
  • la mancata valutazione del criterio del tenore di vita;
  • la violazione degli artt. 2909 cc, 112 e 329 c.p.c, per aver fissato la decorrenza dell'assegno dallo scioglimento del matrimonio, quando nulla era stato dedotto con l'atto di appello.

Assegno di divorzio: occorre valutare l'apporto al patrimonio comune

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La Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti invece gli altri tre, rinviando la causa alla Corte di Appello, affinché provveda all'accertamento omesso, comparando i redditi dei due coniugi.

Per quanto riguarda l'omessa considerazione della disparità economica esistente tra i coniugi e il mancato esame delle rispettive situazioni economiche delle parti, gli Ermellini li ritengono fondati e li esaminano congiuntamente. In effetti la Corte d'Appello non ha comparato i redditi dei coniugi, violando così un importante principio sancito dalle Sezioni Unite n. 18287/2018 che riconosce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa, disponendo a tale fine che "il giudizio deve essere "espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e d all'età dell'avente diritto."

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