L'autorizzazione del porto di un'arma per uso sportivo non rende legittimo il porto della stessa per finalità diverse da quella consentita dal provvedimento amministrativo
Avv. Francesco Pandolfi - La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato il principio in forza del quale l'autorizzazione del porto di un'arma per uso sportivo non rende legittimo il porto della stessa per finalità diverse da quella espressamente consentita nel provvedimento amministrativo.

La pronuncia in commento è la n. 28320/2019.

Il principio base

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Il punto focale del ragionamento, in estrema sintesi, è questo: il nostro Ordinamento in generale vieta il porto d'armi e il rilascio della licenza si configura quale fatto costitutivo del diritto di portare un'arma fuori dalla propria abitazione, esclusivamente in relazione agli scopi per i quali il diritto è riconosciuto.

Nel precisare il criterio appena illustrato, la Corte ha tenuto conto delle precedenti pronunce in tal senso.

A tal proposito, una conforme è della Sezione 1 penale, la n. 44419 del 20.10.2016, resa in occasione di una fattispecie di minaccia della persona offesa mediante l'utilizzo di pistola da parte del titolare della licenza di porto dell'arma per uso sportivo.

Principi e punti fermi, diciamo così "orizzontali", che si ritrovano infatti tanto nel versante penale quanto in quello propriamente amministrativo.

Assenza di un diritto soggettivo

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Ad oggi, la Legge italiana non riconosce ancora l'esistenza di un diritto soggettivo pubblico a favore del cittadino, intendendosi per questo la possibilità di portare un'arma da fuoco fuori dalla propria abitazione.

Al contrario, il porto delle armi in difetto dello specifico provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è vietato e costituisce condotta illecita.

Se ne ricava, dunque, che è proprio il rilascio della licenza il fatto costitutivo del diritto, per il suo titolare, di portare l'arma fuori dalla propria abitazione.

Il permesso in deroga al divieto

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La disciplina nazionale in materia di porto e trasporto di armi comuni da sparo, infatti, consente di rilasciare la licenza di porto d'arma solo per scopo di difesa personale, per il tiro a volo e per le altre attività previste dalla L. n. 157/92.

Indubbiamente si tratta di una disciplina assai rigorosa, pacificamente riconosciuta e confermata, come dicevamo sopra, anche sul versante tipicamente amministrativo.

Ricordiamo che nel 2018 il Consiglio di Stato (sentenza n. 5015) ha ribadito che la regola generale è il divieto di detenzione armi; pertanto l'autorizzazione a detenere armi, più che un'autorizzazione si atteggia come un permesso idoneo a derogare a quel divieto.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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