La legge di conversione del Decreto sicurezza bis in vigore dal 10 agosto 2019 inasprisce le pene per diversi reati, tra cui l'oltraggio a pubblico ufficiale

di Lucia Izzo - Il decreto sicurezza bis, convertito dalla legge n. 77/2019 in vigore dal 10 agosto 2019 (sotto allegata), apporta diverse innovazioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e, con il corposo "pacchetto sicurezza", incide anche sul codice penale, inasprendo le pene per varie fattispecie di reato, tra cui l'oltraggio a pubblico ufficiale.

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Oltraggio a pubblico ufficiale pene più severe

Le innovazioni del provvedimento di stampo leghista interessano anche il codice penale, con diverse modifiche volte a rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

Il primo comma dell'art. 339 c.p. prevede ora un'ulteriore circostanza aggravante per i reati di cui agli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) c.p., qualora le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il decreto, inoltre, ha inasprito le pene per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con un ritocco all'art. 341-bis c.p. che ora prevede un minimo edittale: ora, chi in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Lo stesso minimo edittale è stato introdotto anche per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 c.p.): chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza, dunque, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Infine, le modifiche hanno stabilito l'esclusione della particolare tenuità del fatto (causa di non punibilità) qualora si proceda per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Oltraggio a pubblico ufficiale: le perplessità del capo dello Stato

Sulle innovazioni descritte, peraltro, ha espresso diverse perplessità il capo dello Stato il quale, nel promulgare la nuova legge, ha inviato una lettera ai presidenti del consiglio, di camera e senato, invitando il Parlamento a correggere il testo. In particolare, tra i rilievi di Mattarella figura la previsione contenuta nell'articolo 16 lettera b), che modifica l'art. 131 bis del codice penale, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale "quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni".

La norma, riflette il capo dello Stato, "assente - peraltro - nel decreto legge predisposto dal Governo, non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell'ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati - secondo la giurisprudenza - pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze. Tra questi i vigili urbani e gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell'Agenzia delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell'ACI allo sportello telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari".

Una scelta legislativa che impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, secondo il presidente, solleva, dunque, "dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare 'allarme sociale'".

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