I limiti del principio del ragionevole dubbio nel processo penale italiano e il confronto con il processo penale statunitense
Avv. Carlo Cordani - Il processo penale ha lo scopo di accertare una verità processuale che può non coincidere con la verità reale. L'art. 533 del codice di procedura penale stabilisce che il Giudice pronuncia sentenza di condanna dell'imputato quando egli risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio".


Il principio del ragionevole dubbio

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Ne consegue che, se l'imputato risulta probabilmente colpevole in base alle prove assunte, ma ciò nonostante permangono dei dubbi in merito alla Sua effettiva colpevolezza, nei casi in cui tali dubbi vengano considerati irragionevoli, il Giudice deve condannare l' imputato, perchè si ritiene che se permangono soltanto dei dubbi irragionevoli in relazione alla sua responsabilità, si può comunque affermare che è stata raggiunta la certezza processuale della responsabilità della persona accusata.

Il principio del "ragionevole dubbio" deriva dal sistema processuale statunitense, mutuato dalla regola "beyond any reasonable doubt" degli ordinamenti di Common Law, ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con la c.d. Legge Pecorella del 20 febbraio 2006 per mezzo della quale è stato modificato l' art. 533 del codice di procedura penale

al fine di introdurre tale fondamentale principio anche nel nostro ordinamento processuale penale. Si tratta di un giudizio effettuato dall'Organo giudicante sulla base del proprio personale convincimento all' esito delle prove assunte nel processo: tuttavia, l'organo giudicante, nel processo penale italiano, può essere composto sia da un singolo magistrato, nel giudizio c.d. monocratico, sia, nei giudizi collegiali, da una pluralità di magistrati che compongono un tribunale ovvero da una pluralità di giudici popolari e di magistrati che compongono una Corte di Assise, i quali possono singolarmente, eventualmente esprimere una diversa opinione fra loro in merito alla sussistenza o all' insussistenza del ragionevole dubbio.

Il ragionevole dubbio nel processo penale statunitense

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Nel processo penale statunitense i reati vengono giudicati da una Giuria popolare composta da 12 membri, costituiti da privati cittadini, mentre un singolo Giudice di professione si limita a decidere in merito alle prove da assumere ed a dirigere il dibattimento regolando l'esame dei testimoni (cross-examination) e decidendo in merito all' accoglimento (sustained) o al rigetto (overruled) delle opposizioni (objection) formulate dagli Avvocati della difesa e dell' Accusa in merito alla legittimità delle domande proposte ai testimoni nel processo. Al termine del dibattimento, la Giuria popolare si ritira in camera di consiglio al fine di tentare di raggiungere un verdetto che potrà essere di innocenza (not guilty) o di colpevolezza (guilty). E' importante rilevare che, negli Stati Uniti di America, sia il verdetto di innocenza che il verdetto di colpevolezza devono essere raggiunti all' unanimità di tutti i componenti la giuria. Ne consegue, evidentemente, che qualora il verdetto raggiunto sia di colpevolezza, ciò significa che tutti i 12 componenti della Giuria popolare statunitense, hanno ritenuto l'imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere, all' unanimità, e ciòè anche in base al parere contrario di un singolo giudice popolare, un verdetto di innocenza o di colpevolezza, la Giuria dovrà dichiarare di non essere riuscita a raggiungere un verdetto unanime, con la conseguenza che la persona accusata potrà essere nuovamente processata per il medesimo fatto a causa dell' annullamento del processo per mancato raggiungimento del verdetto (mistrial).

Il ragionevole dubbio nel processo italiano

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Per quanto riguarda, invece, il nostro ordinamento processuale, il limite più evidente di applicabilità, in concreto, del principio del ragionevole dubbio, è costituito dal fatto che, per condannare una persona, non occorre l' unanimità dei singoli Magistrati o Giudici popolari che compongono il Tribunale o la Corte di Assise. I Tribunali collegiali e le Corti di assise giudicano, infatti, a maggioranza e non all' unanimità dei propri componenti, così come stabilito dall' art. 527 del codice di procedura penale che detta le regole per la deliberazione collegiale nei processi penali: tale norma, prevede che, "sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione", e che "tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione". Ciò significa che, nei procedimenti penali per i gravi reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale, non essendo richiesta, dalla Legge, per condannare una persona, l' unanimità dei consensi dei singoli Magistrati, nel caso in cui due Magistrati, al termine della Camera di Consiglio, votino per la condanna dell' imputato, mentre il terzo Magistrato voti per l' assoluzione dell' imputato, l' imputato verrà condannato nonostante un Magistrato giudicante abbia ritenuto l' imputato innocente. Nei giudizi per i reati di competenza della Corte di assise, quali i casi in cui l' imputato è accusato del reato di omicidio o di altri gravissimi reati, l' organo giudicante è composto da otto membri, costituiti da due giudici togati e da sei cittadini; in tali processi, l' imputato potrà essere condannato nonostante, ad esempio, tre singoli Giudici, ritenendo l' imputato innocente, abbiano votato per la Sua assoluzione, mentre gli ulteriori 5 singoli giudici abbiano votato per la Sua condanna, avendo soltanto questi ultimi ritenuto l' imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. E' quindi evidente che soltanto all' esito dei processi celebrati negli Stati Uniti e negli altri ordinamenti di common law, ed al contrario di quanto accade nel nostro ordinamento, potrà affermarsi che un eventuale condanna è stata pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio secondo l' opinione espressa da tutti i componenti della Giuria popolare. Infatti, negli Stati Uniti e negli altri paesi anglosassoni nei quali la Giuria popolare giudica secondo il giudizio unanime dei propri componenti, nei casi in cui anche soltanto uno dei singoli giudici popolari che compongono la Giuria si discosti dall' opinione e dal voto espresso dagli altri componenti, il verdetto, tanto di innocenza che di colpevolezza, non potrà essere emesso. Nel nostro ordinamento, i Tribunali e le Corti di assise, non potranno invece in nessun caso dichiarare di non aver raggiunto l' unanimità necessaria per raggiungere una decisione: ne consegue che, nel processo penale italiano, in caso di condanna, potrà soltanto affermarsi che un imputato è stato condannato "al di là di ogni ragionevole dubbio" secondo il parere espresso dalla maggioranza, e non dall'unanimità dei singoli giudici che compongono il Tribunale o la Corte di Assise.

Avv. Carlo Cordani - Milano - Via Dell'Unione 3 - email carlo.cordani@tin.it


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