La Corte d'Appello di Milano "bacchetta" un'insegnante che aveva utilizzato il cellulare in classe: si tratta di infrazione disciplinare e di violazione della funzione educativa attribuita dal CCNL

di Lucia Izzo - Rischia la sospensione dall'insegnamento e dalla retribuzione l'insegnante trovato a utilizzare il cellulare in classe, durante lo svolgimento delle lezioni: tale comportamento, non solo, costituisce infrazione disciplinare, ma viola anche le norme interne degli Istituti Scolastici e non si conforma alla funzione educativa attribuita dal CCNL di settore agli insegnanti.

La vicenda

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Lo ha chiarito la Corte d'Appello di Milano nella recente sentenza n. 462/2019 (qui sotto allegata) respingendo il gravame interposto da un'insegnante che aveva già inutilmente tentato di ottenere dal Tribunale l'annullamento della sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione di un giorno) irrogata per aver utilizzato il suo cellulare in classe.


La docente aveva ammesso di aver risposto al suo telefono cellulare durante l'orario scolastico, ma si era difesa evidenziando che l'uso del dispositivo era stato "eccezionale", che la telefonata era stata di breve durata e che proveniva dal fratello per aggiornarla sulle condizioni di salute dell'anziana madre.


Secondo il primo giudice, la sanzione irrogata appariva idonea e proporzionata in quanto la semplice telefonata e il colloquio su temi estranei all'attività di insegnamento, costituiscono infrazioni disciplinari, peraltro di natura non lieve in considerazione della funzione di esempio comportamentale dei docenti.

Telefono a scuola: il divieto vale anche per i prof

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Una conclusione avvalorata anche dai giudici del gravame. Posto che il fatto storico contestato (aver risposto a una telefonata) risulta accertato in quanto ammesso dall'appellante, anche il Collegio ambrosiano ritiene che ciò costituisca un'infrazione disciplinare.


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All'uopo, vengono richiamate le direttive del MIUR sull'uso del telefono cellulare, sia da parte degli studenti che da parte del personale docente, a partire dalla Circolare n. 362/1998 e sino alla Direttiva Ministeriale n. 30/2007.


Quest'ultima, avente a oggetto le linee di indirizzo e le indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, chiarisce che "Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti".


Non vi è dubbio, si legge nel provvedimento, che l'uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche costituisce infrazione disciplinare anche per il personale docente, avendo, detta condotta implicazioni sul modello educativo, richiamato nelle citate circolari. Inoltre, l'uso del cellulare in classe da parte dell'insegnante neppure viene ritenuto conforme e coerente con la funzione educativa adesso attribuita dalla norma di cui all'articolo 26 del CCNL di settore.

Sospesa la docente che risponde al telefono in classe

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L'uso del telefono cellulare da parte dell'appellante, spiega la Corte territoriale, non solo risulta accertato come fatto storico, ma si configura anche come palese violazione delle norme interne delle Istituzioni Scolastiche e si configura come condotta non consona alla funzione educativa del personale docente come delineata dalla Contrattazione Collettiva di settore.


Avendo, quindi, trovato conferma in atti la condotta contestata all'appellante ed essendo detta condotta non conforme alle norme interne dell'Ordinamento Scolastico (peraltro fissate anche per gli alunni), la Corte d'Appello conferma la sanzione disciplinare richiamando quanto stabilito dall'articolo 492 del d.lgs. n. 297/1994 secondo cui "La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese" viene inflitta "per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio".


A fronte dell'accertamento del fatto, conclude la sentenza, le giustificazioni addotte dalla incolpata non appaiono idonee a esimere la stessa dalla responsabilità disciplinare e, neppure, possono essere tenute in considerazione al fine di valutare l'entità della sanzione inflitta atteso che nessuna censura è stata sollevata in ordine al principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione inflitta.

Scarica pdf Corte d'Appello di Milano, sent. 462/2019

Foto: 123rf.com
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