Per la Consulta, non integra violazione del principio di uguaglianza il raffronto tra mediazione e negoziazione assistita perché istituti disomogenei

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 97 del 18 aprile 2019 (sotto allegata) la Consulta si pronuncia sulla costituzionalità del d.l. n. 69/2013, che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria. Un argomento su tutti, ovvero il raffronto tra negoziazione assistita e mediazione e la conseguente violazione del principio di uguaglianza, che per la Consulta però non sussiste.

La mediazione infatti presenta peculiarità e ambiti applicativi diversi, inoltre, garantisce alle parti una pronuncia imparziale garantita dal mediatore, soggetti terzo e imparziale, che manca nella negoziazione assistita.

Mediazione e negoziazione assistita a confronto

[Torna su]

Il giudizio di legittimità costituzionale, per l'argomento che qui interessa, ha per oggetto, tra l'altro, la pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 5, comma 4, lett. a), del citato d.lgs. n. 28 del 2010 il quale dispone che "I commi 1-bis e 2 - che prevedono la mediazione obbligatoria

in determinati giudizi quale condizione di procedibilità - non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione."La questione relativa all'art. art. 5, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 28 del 2010, che esclude l'obbligo della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo riveste particolare importanza per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione
. Per il giudice rimettente, infatti, una possibile violazione del principio di uguaglianza emerge raffrontando la disciplina sulla negoziazione assistita da uno o più avvocati, applicabile alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (e fuori da questo caso e da quelli previsti dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) alle domande che hanno per oggetto il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.

La negoziazione assistita, come la mediazione, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale "Tuttavia, nei procedimenti per ingiunzione, la procedura di negoziazione assistita, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettera a), del d.l. n. 132 del 2014, non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Al contrario, in virtù della disposizione censurata, il procedimento preliminare di mediazione, benché parimenti non applicabile alle domande proposte in via monitoria, deve essere intrapreso nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 del codice di procedura civile, sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso."

Mediazione e negoziazione assistita danno vita a una disparità di trattamento?

[Torna su]

Ed è proprio questa differenza che fa ritenere al giudice remittente che si sia in presenza della violazione dell'art. 3 Cost., dovuta a "una disparità di trattamento manifestamente irragionevole e in quanto tale incidente anche nell'ambito della disciplina degli istituti processuali."

A fronte di alcuni caratteri similari con la negoziazione "il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non può «assumere diritti od obblighi connessi […] con gli affari trattati […]» né percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall'altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un'apposita «dichiarazione di imparzialità» e a informare l'organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b).

Mediazione e negoziazione non valutabili ai sensi dell'art. 3 Cost.

[Torna su]

Nella mediazione quindi "il compito - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità."

Disomogeneità che ne impedisce un raffronto idoneo a ritenere integrata la violazione dell'art 3 della Costituzione, facendo concludere alla Corte per la dichiarazione d'infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale.

Leggi anche Mediazione e negoziazione assistita: casi di obbligatorietà e aspetti procedurali

Scarica pdf Corte Costituzionale sentenza n. 97-2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: