Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: la vittima indossa i jeans? la violenza sessuale non va esclusa

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 22049/2006) ha stabilito che la violenza sessuale non va esclusa dal semplice fatto che la vittima dello stupro indossasse i jeans. I Giudici del Palazzaccio, in particolare, cambiando radicalmente orientamento, hanno precisato che "l'attendibilità della vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal fatto che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, posto che la paura di ulteriori conseguenze potrebbe avere determinato la possibilità di sfilare i jeans più facilmente".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n.22049/2006

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in tre motivi con il primo motivo il ricorrente si duole dell’irrituale inserimento di un giudice onorato nel collegio del tribunale senza che risultasse l’impedimento o la mancanza di un giudice togato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’inadeguata valutazione delle risultanze probatorie.

In particolare non si sarebbe tenuto conto che la parte offesa indossava pantaloni del tipo jeans, che secondo comune esperienza non è possibile sfilare senza la fattiva collaborazione di chi li indossa.

Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la (ritenuta) estinzione del reato per prescrizione.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. sez. I 2 apr. 2004, Sepede) ha già affermato, quanto alla capacità del giudice, che la partecipazione al collegio di un giudice onorario non è causa di nullità.

Ed invero, ha precisato la cit. pronuncia, nessuna specifica disposizione di legge impedisce che un giudice onorario venga chiamato a far parte del tribunale; ne ciò può desumersi dall’art. 43 bis ord. giud., che si limita ad introdurre, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr. anche Cass., sez. IV, 19 feb. 2004, n. 20187, Suriel; Cass., VI, 21 mar. 2003, n. 20517, Ragosa).

Analogamente Cass., sez. VI, 19 feb. 2004, n. 20187, Suriel, ha ribadito che la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall’art. 43 bis, co. 3, lett. b), ord. giud., ossia in relazione a reati non previsti nell’art. 550, co. 1, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.

Inammissibile è poi il secondo motivo del ricorso.

Rispetto alla pronuncia invocata dal ricorrente (Cass. 6 nov. 1998, Cristiano) con cui questa Corte aveva annullato con rinvio, per carenza di motivazione, la sentenza di secondo grado che aveva affermato la colpevolezza dell’imputato di violenza carnale senza tenere conto del presunto dato di comune esperienza secondo cui è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans ad una persona senza la sua fattiva collaborazione, perché trattasi di un’operazione che è già difficoltosa per chi li indossa, la successiva giurisprudenza di questa Terza Sezione (Cass., sez. III, 6 nov. 2001, Kamal) ha precisato che l’attendibilità della vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal fatto che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, posto che la paura di ulteriori conseguenze potrebbe avere determinato la possibilità di sfilare i jeans più facilmente.

La stessa pronuncia ha poi aggiunto che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (cfr., anche Cass., sez. 24 nov. 1999, Spina).

Nella specie invece l’impugnata pronuncia della Corte d’appello di Venezia è assistita da motivazione sufficiente ed immune da contraddittorietà.

In particolare la Corte di appello ha ricordato come B.S. ha puntualmente e senza contraddizioni riferito l’episodio della violenza subita.

Quanto poi alle presunte difficoltà ricostruttivo che avrebbe espresso la teste A. la Corte di appello ha posto in evidenza come la teste sia stata ferma e chiara, nei punti essenziali (ribadisco, lei mi aveva detto che l’aveva violentata, praticamente…), ben descrivendo lo svolgersi dell’episodio di violenza.

In merito poi alla prospettazione secondo cui le tracce di sangue, segno della violenza, sarebbero riferibili al flusso mestruale la Corte di appello si è fata carico anche di questa deduzione in fatto rilevando che c’è differenza sostanziale, se non altro quantitativamente, tra l’una cosa e l’altra.

C’era poi l’evidente stato di sconvolgimento della parte lesa, conseguente alla violenza subita.

Insomma la censura del ricorrente attinge null’altro che alla valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito senza per ciò evidenziare alcuna illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, che invece, si ribadisce, è sufficientemente e non contraddittoriamente argomentata.

Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Il reato, di cui l’imputato è stato ritenuto colpevole, non è prescritto.

Infatti la condotta delittuosa è stata posta in essere il 30 apr. 1990, talché la prescrizione sarebbe decorsa (dopo 15 anni, stante l’interruzione del termine di prescrizione) il 30 apr. 2005.

Ma occorre considerare il rinvio del dibattimento a richiesta della difesa dal 4 feb. 1994 al 15 apr. 1994e dal 20 gen. 1995 al 3 nov. 1995, per la durata complessiva di 11 mesi e 24 giorni, periodo questo che si aggiunge all’ordinario termine prescrizionale.

Questa Corte (Cass., sez. un., 28 nov. 2001, Cremonese) ha infatti affermato che la sospensione del comportamento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altra non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova e dal riconoscimento di un termine a difesa.

Successivamente in senso conforme v. Cass., sez. un., 24 set. 2003, Putrella.

Successivamente, fissata l’udienza del 9 mar. 2006, prima del compimento del termine prescrizionale, quest’ultimo è stato ulteriormente sospeso (per 30 giorni) per consentire alla difesa di presentare motivi aggiunti ai sensi dell’art. 10, co. 5, legge 20 feb. 2006 n. 46; sicché il termine finale di prescrizione del reato deve fissarsi nel 22 mag. 2006, non decorso alla data dell’odierna pronuncia.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 19 mag. 2006.


Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2006.




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