Il Parlamento europeo ha approvato due direttive sui contenuti digitali e la vendita di beni a protezione dei consumatori online e offline

di Gabriella Lax - Più tutele per chi acquista online in Europa. Il Parlamento Ue approva due direttive sui contenuti digitali e la vendita di beni a protezione di chi compra online, scarica musica, video, app e usa servizi clou; prevista la parità di trattamento tra i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e quelli che pagano per fruirne.

Ue, acquisti online: le direttive

In generale le direttive stabiliscono diritti più chiari per l'acquisto di contenuti digitali, rimedi in caso di prodotti difettosi (l'onere della prova è invertito, non più a carico del consumatore) e una copertura di queste garanzie anche per i prodotti smart, quali frigoriferi intelligenti, smartphone e tv. La nuove normative riguardano i diritti dei consumatori online e offline.

Restituzione beni acquistati

Una prima direttiva riguarda alcuni aspetti dei contratti di vendita di beni, modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e abroga la direttiva 1999/44/CE, avente ad oggetto norme miranti all'armonizzazione dei principali diritti contrattuali, come i rimedi messi a disposizione dei consumatori e le modalità per il loro esercizio. L'obiettivo del provvedimento è garantire un migliore accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi online in tutta Europa. In pratica, nel caso in cui non sia correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un arco di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni. Se un difetto si manifesta entro un anno dalla data di fornitura, si presume che sussista già, senza che il consumatore debba provarlo (inversione dell'onere della prova). Per le forniture continue, l'onere della prova rimane a carico del commerciante per tutta la durata del contratto. La garanzia per forniture una tantum non può essere inferiore a due anni, per le forniture continue deve applicarsi per tutta la durata del contratto.

Contenuti e servizi digitali

La seconda direttiva riguarda alcune parti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, ed ha come scopo consentire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura degli stessi da parte delle imprese. Sostanzialmente il commerciante è responsabile nel caso in cui il difetto si manifesti entro due anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto (gli Stati membri possono, tuttavia, introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo). L'inversione dell'onere della prova a favore dei consumatori dura un anno, ma gli Stati membri possono prorogare il termine a due anni.

La normativa copre anche prodotti con elementi digitali come orologi connessi, smartphone, televisori: i consumatori che li comprano avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante "un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi" in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali. Le due nuove direttive saranno ora sottoposte all'approvazione formale del Consiglio. Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi due anni e mezzo dopo tale data.


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