Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: assenza del lavoratore durante la visita di controllo? Può essere giustificata da valida ragione socialmente apprezzabile

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 8012/2006), intervenendo in materia di decadenza dal trattamento economico di malattia e di sanzione disciplinare per l'assenza del lavoratore dal domicilio alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, ha precisato che l'orientamento della Cassazione oggi è meno rigido rispetto al passato. Secondo la Corte infatti, "in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78/1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far constatare l'eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 8012 del 6 aprile 2006,

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.

5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 638 del 1983, artt. 4 e 5 in relazione all'art. 18 del CCNL del settore, dell'art. 345 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: premesso che l'infortunio sul lavoro era stato ampiamente chiuso e che trattasi di normale malattia, la ricorrente sottolinea che, ai sensi della vigente normativa, il lavoratore deve sempre rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste per il controllo e che la mera assenza costituisce causa di irrogazione della sanzione disciplinare, a prescindere dal motivo dell'assenza medesima. La ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Né rileva che, il giorno successivo alla mancata visita domiciliare, il lavoratore si rechi spontaneamente alla visita di controllo. La disciplina è rigorosa, in quanto persino la mancata risposta al campanello é addebitatale al lavoratore per incuria e negligenza.

6. Il motivo é infondato. La giurisprudenza citata dalla ricorrente P. I. risale agli anni 1999-2002 ed essa segue un indirizzo rigoroso in tema di assenza a visita fiscale: trattasi tra le altre delle sentenze nn. 5150/99, 15766/2002. Successivamente, l'atteggiamento di questa Corte di Cassazione diviene meno rigoroso, con l'affermazione che "in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78/1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far constatare l'eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa" (nella specie veniva cassata una sentenza la quale aveva negato ingresso alla prova per testi volta a dimostrare che il lavoratore si era recato dal proprio medico di fiducia): Cass. 29.11.2002. n. 16996. Tale indirizzo viene ribadito dalla giurisprudenza successiva: Cass. nn. 22065/2004, 4247/2004, 9453/2005, 14735/2004, 15446/2004.

7. Ai principi come dianzi affermati, in base ai quali l'assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo, va aggiunta l'interpretazione del CCNL operata dalla Corte di Appello, secondo la quale ad integrare l'infrazione contestata alla lavoratrice non è sufficiente la mera assenza dal domicilio del lavoratore, ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi alla visita di controllo, circostanza questa che nella specie è stata negata. Ciò si risolve in un apprezzamento in fatto, insuscettibile di riesame in sede di legittimità, in quanto adeguatamente giustificato dal giudice di appello con motivazione esauriente e completa, talché essa si sottrae alla censura proposta.

8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 18 del CCNL, perché il lavoratore il quale debba assentarsi dal domicilio nelle fasce di reperibilità ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'ente datore di lavoro.

9. Il motivo è inammissibile. Esso è stato proposto in primo grado, ma non riproposto in appello, laddove è onere della parte totalmente vittoriosa in primo grado riproporre in appello le questioni ritenute assorbite, onde vincere la presunzione di rinuncia.

10. A questo punto, diviene superfluo esaminare il ricorso incidentale, sulla questione della pregressa affissione del codice disciplinare, posto che le conseguenze in diritto non muterebbero.

11. Il ricorso principale, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale si ritiene assorbito. Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente P. I. S.p.A. a rifondere all'intimato controricorrente e ricorrente in via incidentale O.M. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.528,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006.



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