Il Giudice di Pace di Alessandria chiarisce che i semafori Vista-Red, fuori dai centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti

di Lucia Izzo - I semafori Vista-Red possono essere installati e utilizzati fuori dai centri abitati solo sui tratti di strada individuati tramite autorizzazione Prefettizia, secondo le direttive del Ministero dell'Interno sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa valutazione del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano - altimetriche e di traffico del tratto di strada.


La vicenda

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 126/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un'opposizione a sanzione amministrativa elevata a un'automobilista per violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada. In particolare, il passaggio con il rosso era stato accertato con modalità automatica tramite strumento elettronico Vista-Red.


Dal verbale si ricava che l'infrazione, rilevata tramite lanterna semaforica denominata Vista Red, non è stata contestata immediatamente al ricorrente ai sensi dell'art. 201 (Notificazione delle violazioni), comma 1 e 1-bis, lettera e) ed f), del nuovo Codice della Strada.

Il verbale deve indicare le ragioni della contestazione differita

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Ora, spiega il giudice, l'indicazione nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, di una delle ragioni che rendono ammissibile ex lege la contestazione differita dell'infrazione alle norme del codice della strada non è una mera motivazione di stile, ma il richiamo di una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione (Cass. Civ. II, 26 Marzo 2009 n. 7415).


Tuttavia, nel caso di specie, il verbale, nel punto in cui motiva la mancata contestazione immediata

, ha fatto riferimento all'art. 201, comma 1, del Codice della Strada e al comma 1-bis, lettera e), ovvero a un accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, e lettera t), cioè a un accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito dalla L. n. 168/2002 e successive modifiche.


Non viene citata, invece, anche la lettera b) del suddetto comma 1-bis, ovvero attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, e neppure la lettera g-bis), accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.


Non risultano neppure richiami al comma 1-ter ed al comma 1-quater dell'art. 201 C.d.S., che, secondo il Giudice di Pace, avrebbero dovuto esserci.

Semafori Vista Red fuori dai centri abitati solo su strade individuate dal Prefetto

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I semafori Vista Red, precisa la sentenza, sono strumenti di rilevazione che devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dai centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


I detti tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Quindi, qualora l'apparecchiatura semaforica Vista Red sia posizionata al di fuori del centro abitato, per la contestazione della violazione dell'art. 146 C.d.S. sarà necessaria l'autorizzazione Prefettizia.


Nel caso di specie, invece, nel corso dell'istruttoria non è stato chiarito se la lanterna semaforica si trovava posizionata all'interno del centro abitato o al di fuori di esso, anche perché il verbale non ha riportato se il chilometro chilometro della S.P. interessato dal rilevamento fosse inserito nel decreto Prefettizio di cui all'articolo 4 del D.L. n. 121/2002.


Le considerazioni svolte conducono a inficiare la legittimità della contestazione e della sanzione inferta ai sensi dell'art. 7 comma 10 del decreto legislativo 150/2011 che, pertanto, va annullata.


Si ringrazia la Globoconsumatori per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Alessandria, sent. n. 126/2019

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