Per la Cassazione, dopo la rinuncia alla lite del contribuente che ha aderito ala rottamazione, le spese processuali vanno compensate

di Lucia Izzo - Il contribuente ricorre contro l'Agenzia delle Entrate impugnando gli avvisi di accertamento IRPEF emessi nei suoi confronti, ma successivamente sceglie di rinunciare e aderire alla procedura definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, versando anche due rate delle imposte rottamate.


Quale sorte per le spese processuali? Si devono compensare non trovando applicazione l'art. 391, comma 2, c.p.c. che contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata. È la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione, quinta sezione civile, con l'ordinanza n. 7107/2019.


Ad adire la Suprema Corte è un piccolo imprenditore che, a seguito del rinvenimento da parte della Guardia di Finanza di un PC con contabilità parallela, si era visto notificare dal Fisco una serie di accertamenti per IRPEF per gli anni dal 2004 al 2006.


Sia innanzi alla CTP che alla CTR, tuttavia, la sua impugnazione si rivelava infruttuosa e l'imprenditore decideva di aderire alla c.d. rottamazione delle cartelle prevista dal D.L. n. 193/2016 (conv. in mod. dalla L. 225/2016) con riferimento agli avvisi di accertamento oggetto degli originari ricorsi.

Rottamazione cartelle: spese di lite compensate dopo la rinuncia alla lite

Dopo l'adesione, l'uomo aveva reso contestualmente la dichiarazione d'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e, successivamente, aveva effettivamente presentato l'istanza di rinuncia innanzi agli Ermellini dando atto di avere, nel contempo, versato le prime due rate determinate in virtù della concessa definizione agevolata.


Stante la regolare notifica della rinuncia alla difesa erariale, che nulla ha osservato, la Cassazione dichiara, ex art. 391 c.p.c., estinto il giudizio nel quale il contribuente è ricorrente. Restano in ballo le spese processuali che, secondo la Corte, devono essere compensate integralmente tra le parti.

Per approfondimenti: Spese di lite compensate in caso di rottamazione delle cartelle

Il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, non trovi applicazione la regola generale di cui al comma 2 dell'art. 391 del codice di rito, poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr. Cass., n. 10198/2018).


Scarica pdf Cass., V civ., ord. n. 7107/2019.

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