Anche se non sono state espletate prove orali e non è stata disposta CTU non si può escludere il compenso dell'avvocato per la "fase di trattazione"

Avv. Paolo Accoti - Come è noto Il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ha introdotto le tabelle per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. in data 2.04.2014, di recente aggiornate dal Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 8, con l'aggiunta - tra l'altro - della tabella 25 bis per il procedimento di mediazione e la procedura di negoziazione assistita (con la previsione di tre fasi: Fase dell'attivazione; Fase di negoziazione; Conciliazione).

Al predetto regolamento sono allegate le <<tabelle parametri forensi>> sulla scorta delle quali viene determinato concretamente il compenso dovuto all'avvocato per il giudizio dallo stesso patrocinato.

Le tabelle parametri forensi

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Le stesse prevedono quattro fasi giudiziali - 1. Studio della controversia; 2. Introduttiva del giudizio; 3. Istruttoria e/o Trattazione; 4. Decisionale - e risultano suddivise in sei scaglioni in relazione al valore del giudizio (da € 0,01 fino a € 520.000) e con riferimento all'organo giudicante nonché alla tipologia di giudizio.

Il regolamento prevede ancora che tali tariffe possono essere variate in relazione alle caratteristiche del giudizio e, in particolare, per il pregio dell'attività prestata, per l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore della causa e sulla scorta di altri paramenti dettagliatamente indicati.

Pertanto, nella liquidazione dei compensi, il Giudice dovrà tener conto dei valori medi delle predette tabelle che, come detto, in applicazione dei parametri sopra visti, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento.

Infine il regolamento stabilisce che, quando l'avvocato rappresenta e difende più parti - ovviamente nella medesima posizione processuale -, il compenso unico per il professionista può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

Le tariffe indicate nel D.M. 55/2014 non possono essere derogate (nei minimi e nei massimi) dal Giudice con la sentenza che liquida le spese del giudizio, salvo i casi particolari indicati, quali, ad esempio, la pluralità di parti rappresentate o per le motivazioni di cui ai parametri generali dettati dall'art. 4 del predetto regolamento.

Ciò posto, la fase relativa alla "Istruttoria e/o Trattazione" della causa, quand'anche in ipotesi di mancata ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori (interrogatorio formale, prove testimoniali, consulenza tecnica d'ufficio), deve essere comunque liquidata qualora l'avvocato abbia espletato l'attività ulteriore e propedeutica all'istruttoria vera e propria.

Il riferimento è all'art. 183 Cpc ed alle attività in esso indicate, in particolare, alle precisazioni e alle memorie di cui ai commi V e VI (<<Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.>>).

Questi i principi dettati dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 4698, depositata in data 18 Febbraio 2019, Relatore dott. M. Cosentino.

La vicenda giudiziaria

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Un avvocato chiede la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Agrigento il quale, dopo aver accolto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi di avvocato, ha statuito <<nulla sulla spese>> del giudizio di opposizione.

Il ricorso è affidato a due motivi, violazione dell'art. 92 Cpc, per omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione e violazione o falsa applicazione dell'art. 91 Cpc, in relazione all'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale immotivatamente escluso il compenso per l'intera fase istruttoria e di trattazione, nonostante il deposito di plurime memorie.

La decisione della Corte di Cassazione

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Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte, ritiene che <<la statuizione "nulla sulle spese" viola il principio per cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. 2193/08).>>.

Prosegue il Giudice di legittimità scrutinando il secondo motivo di ricorso, quello relativo alla omessa liquidazione della fase istruttoria e di trattazione in quanto, a dire del Tribunale, non sarebbero state espletate prove orali, né disposta CTU, riferendo come <<tale affermazione viola il disposto dell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, che il giudice di rinvio dovrà accertare se siano state o meno effettuate (come dedotto in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza).>>

Il ricorso, pertanto, viene accolto e l'ordinanza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, <<che dovrà accertare se, nel giudizio in cui la ricorrente difese la sig.ra …., la stessa svolse alcuna delle attività contemplate dall'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014 (in tal caso liquidando il relativo compenso) e dovrà regolare le spese del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., provvedendo altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.>>.

Scarica pdf Cass. civ., Sez. VI, 18.02.2019, n. 4698
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