Gli effetti sulle erogazioni pubbliche dell'interdittiva antimafia secondo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato

di Gilda Summaria - La V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 28 agosto 2017 n. 4078, ha rimesso all' Adunanza Plenaria la questione concernente la possibilità di erogare da parte di una pubblica amministrazione somme di danaro, spettanti a titolo di risarcimento del danno, in favore di un soggetto attinto, prima della definizione del giudizio risarcitorio, da un'informativa interdittiva antimafia.

Caratteri dell'interdittiva antimafia

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L'Adunanza Plenaria (n. 3/2018) ritiene che la questione ad essa sottoposta trovi soluzione nella definizione in termini di "incapacità ex lege", seppur temporanea e parziale, che sussiste nei confronti dei soggetti colpiti da interdittiva antimafia.

Per la giurisprudenza amministrativa l'interdittiva antimafia è provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost., essa si qualifica in funzione di tutela dei principi di : legalità, imparzialità e buon andamento, (ex 'art. 97 Cost.), nonché, svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese sul libero mercato e corretto utilizzo delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014 n. 6465).

Incapacità "ex lege"

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Per i Giudici di Palazzo Spada, così come già statuito in precedenza (A.P. n. 9/2012), il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica, nei rapporti con la P.A., essa è parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione di natura contrattuale e temporanea, poiché l'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) ne circoscrive il perimetro di applicazione ad una serie di tipologie definite, seppur unitamente ad una clausola di salvaguardia "altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate". Per quanto riguarda in particolare il tenore del comma 1 lett g) dell'art. 67 succitato, esso appare una preclusione totale per chiunque (persona fisica o giuridica), riguardo l'idoneità a ricevere somme dalla P.A., anche a titolo risarcitorio.

In realtà, anche se un'interpretazione di carattere letterale della norma (compatibile con il carattere afflittivo della stessa), condurrebbe ad escludere che il risarcimento del danno presenti una "eadem ratio" rispetto a contributi, finanziamenti o mutui (menzionati espressamente) questa interpretazione inclusiva appare preferibile, poiché valorizza la funzione della norma di contrasto a fenomeni di criminalità , estendendo il divieto a qualunque utilità di fonte pubblica. Questa scelta dell'Adunanza Plenaria, pur se in apparente e parziale contrasto con la decisione del 2012 già menzionata, intende ribadire come la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni "esborso di matrice pubblicistica" in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali.

Obbligazioni pecuniarie della Pubblica Amministrazione

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Contributi, finanziamenti, mutui agevolati (ecc.), rientrano tutti nel più ampio "genus" delle obbligazioni pecuniarie pubbliche, pertanto l'aver inquadrato l'effetto prodotto dall'interdittiva antimafia in termini di "incapacità" rende possibile superare anche l'assunto dell'"intangibilità del giudicato", poiché lo scopo non è quello di "liberare" la P.A. dalle obbligazioni, non incide sulla sussistenza del diritto di credito ma sull'"idoneità" ad essere titolare di posizioni giuridiche, comunque riconducibili all'ambito delineato dall'art. 67 del Codice delle leggi antimafia.

Una volta venuta meno l'incapacità temporanea determinata dall'interdittiva, quel diritto di credito, si riattiva posto che, come è noto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

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