Per la Cassazione la preesistenza della frattura nel rapporto di coppia rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale

di Lucia Izzo - Niente addebito della separazione se il tradimento avviene in epoca successiva rispetto alla crisi della coppia, dovuta a una incompatibilità caratteriale tra i coniugi. La preesistenza di una frattura nel matrimonio rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale.


La vicenda

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Lo rammenta la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1715/2019 (qui sotto allegata), che ha respinto il ricorso di un uomo contro la sentenza che ha imposto a suo carico un assegno mensile pari a 200 euro per il mantenimento della moglie e di 300 euro per quello del figlio.


Inoltre, i giudici di merito avevano anche respinto la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, in particolare ritenendo inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione extraconiugale che la donna aveva intrattenuto. Ciò in quanto già il legame affettivo e la convivenza tra i coniugi erano all'epoca del fatto già entrati irreversibilmente in crisi.


Della precedente grave crisi del rapporto aveva parlato lo stesso ex marito in una dichiarazione da lui resa ai servizi sociali, la cui relazione era stata poi acquisita in un procedimento penale svolto a suo carico. A seguito di tale crisi, i coniugi avevano iniziato a discutere della separazione, seppur nel frattempo continuando a convivere in un clima di tensione.

Separazione: niente addebito per il tradimento in caso di preesistente crisi della coppia

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Pertanto, secondo la Corte territoriale la crisi del matrimonio era piuttosto da addebitare a un'incompatibilità caratteriale dei coniugi che, nel tempo, aveva reso irreversibile la rottura del rapporto.


Una decisione che non è sindacabile nel giudizio innanzi agli Ermellini e risulta altresì coerente con i principi in materia dettati dalla Cassazione stessa (cfr. sent. n. 16859/2015) secondo cui la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione


Ebbene, ha affermato la Cassazione, in questo contesto nessuna censura può essere mossa alla decisione di secondo grado secondo la quale la crisi del matrimonio era piuttosto da addebitare a una incompatibilità caratteriale dei coniugi che nel tempo ha reso irreversibile la rottura del rapporto.

Scarica pdf Cass.,VI civ., ord. n. 1715/2019

Foto: 123rf.com
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