Per la Cassazione se l'età dell'immigrato irregolare è incerta è legittimo ricorrere all'indagine medico legale per stabilire quella effettiva

di Lucia Izzo - Se l'età dell'immigrato irregolare appare incerta, è legittimo fare ricorso a un metodo di indagine medico-legale al fine di stabilire quella effettiva.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 28860/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un cittadino originario del Gambia nei cui confronti era stato confermato il decreto di espulsione, con accompagnamento immediato alla frontiera.


Il ricorrente aveva contestato il provvedimento di espulsione, in particolare sulle modalità dell'accertamento della sua dell'età, effettuato in base a esami radiografici che si sarebbero dovuti ritenere privi di valenza scientifica e giuridica. E ciò nonostante fossero stati prodotti documenti attestanti la sua minore età.

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso non è meritevole d'accoglimento. Il Giudice di Pace aveva messo in evidenza che era stata accertata la presumibile età di diciannove anni in base ad apposita perizia medico-legale.

Età incerta? Corretto il ricorso all'indagine medico-legale

Per il Collegio, appare evidente che, ove l'età della persona interessata risulti incerta, il ricorso al metodo di indagine di ordine medico-legale, onde stabilirne quella effettiva, è non solo pienamente legittimo ma addirittura doveroso.

Tale metodo non è surrogabile mediante un altro dotato di altrettanta affidabilità e neppure nel ricorso ne è stato prospettato uno alternativo per la verifica dell'età.

Priva di spessore appare anche la censura secondo cui, a fronte dall'avvenuta formalizzazione di una domanda di protezione internazionale, il Giudice di Pace avrebbe dovuto annullare l'espulsione o comunque sospendere il giudizio fino alla definizione del procedimento afferente la suddetta protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 25/2008 chi propone domanda di protezione internazionale è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale.

Nel caso in esame, tuttavia, la domanda di protezione era stata inoltrata dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

Cass., VI civ., ord. 28860/2018

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